È dichiarata l’infondatezza delle q.l.c., sollevate in riferimento agli art. 3, 76 e 97 cost., degli art. 153 commi 1, 2 e 3, 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del d.lg. 13 ottobre 2005 n. 217 nella parte in cui non prevedono l’inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi non laureati nelle nuove qualifiche di “funzionario amministrativo – contabile direttore” e di “funzionario amministrativo contabile direttore – vicedirigente” o, in ogni caso, in un ruolo direttivo speciale e nella parte in cui non prevedono l’inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. In particolare la Corte ha osservato che il legislatore delegato ha effettivamente tenuto conto dell’esperienza professionale del personale in servizio, posto che ha proceduto ai nuovi inquadramenti, muovendo dai profili professionali nei quali i dipendenti interessati erano in precedenza inquadrati.
Corte costituzionale, 06 giugno 2008 , n. 192
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