Fermo restando che gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso danno luogo ad un danno patrimoniale di lucro cessante in quanto ne eliminino o riducano la capacità di produrre reddito, occorre, però, considerare che i postumi permanenti di piccola entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudicano la capacità lavorativa e rientrano invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona. Pertanto, se il grado di invalidità non consente, per la sua entità o per il non attuale esercizio di attività lavorativa da riparte del soggetto leso, una valutazione prognostica e dunque l’apprezzamento del lucro cessante, va privilegiato un meccanismo di liquidazione -quello del danno alla salute- capace di cogliere nella sua totalità il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica.

Cassazione civile  sez. III, 24 febbraio 2011, n.4493

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