Prima dell’entrata in vigore della l. n. 248 del 2000, che ha modificato la l. n. 633 del 1941, l’abusiva duplicazione di software era punita penalmente solo in presenza di “scopo di lucro” e non anche in caso di “scopo di profitto”. Il fine di lucro deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile. Quindi, nella vigenza della precedente normativa, non poteva ritenersi reato lo scambio di software che avvenisse esclusivamente a titolo gratuito e non fosse connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica tramite la realizzazione di un server Ftp (“File transfer protocol”).
Cassazione penale , sez. III, 22 novembre 2006 , n. 149
Add Comment