In tema di esercizio del cd. “ius variandi”, deve considerarsi legittimo il provvedimento adottato dal datore di lavoro che, al fine di conservare un clima sereno nell’ambiente di lavoro, dispone il trasferimento di un lavoratore, il cui comportamento è origine di continui contrasti, purché vengano garantite a quest’ultimo mansioni equivalenti.
Cassazione civile , sez. lav., 02 settembre 2008 , n. 22059
Add Comment