Il pagamento degli oneri di gestione del fabbricato comune grava unicamente sul proprietario dell’unità abitativa condominiale e non già su colui il quale possa apparire tale. In ipotesi siffatte, invero, in alcun modo può farsi applicazione del principio dell’apparenza del diritto, in quanto essenzialmente strumentale ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede. (La soluzione equitativa nella specie adottata dal Giudice di Pace si pone, pertanto, in contrasto con il richiamato principio, la cui applicazione non può dipendere da fattori di apparenza, per loro natura incompatibili con le esigenze di certezza dei rapporti interni condominiali).

Cass. civ. Sez. II, 12/01/2011, n. 574

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