Sovente accade che le cc.dd. ordinanze – ingiunzione prefettizie rechino in calce una firma ad opera del Dirigente di settore, senza dar conto di deleghe espresse in proposito da parte del Prefetto titolare.
In particolare, accade che di una delega espressa non vi sia traccia:
nell’intestazione dell’atto;
né in alcuna altra dei provvedimenti de quibus, il più delle volte scarni e brevissimi.

Consegue da ciò che le deleghe in parola devono dirsi non conferita dal Prefetto Titolare al funzionario, che risulta pertanto carente di potere in ordine all’atto emanato, affetto da illegittimità “a valle”.
Quanto appena detto è conforme all’unanime giurisprudenza dei Giudici di Pace italiani, che ha recepito un orientamento della S.C. penale, così statuendo sul punto:
“l’ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa “quale manifestazione di volontà autonoma ed indipendente” va ritenuto non possa essere emessa da soggetti, pur operanti ad elevati livelli nell’ambito dell’ ordinamento dell’Ente Territoriale del Governo, diversi dai detti “se non in presenza di formale delega di competenze loro effettuate dal Prefetto (Cass. Pen. 28 marzo 1987 N. 3031). Indirizzo giurisprudenziale da condividere anche dopo l’introduzione della cosiddetta “legge Bassanini” derivando nel caso di specie l’investitura direttamente dalla legge, e dovendosi comunque sempre esplicitare verso terzi l’esercizio di tal potere, con specifico riferimento all’atto di delega sia nell’intestazione che nella sottoscrizione del provvedimento” (Giudice di Pace di Oria, sentenza 12 dicembre 2002.
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *