Nello scontro di veicoli avvenuto in area privata, cioè sottratta alla libera circolazione di veicoli ed ammessa solo per soggetti privati, non sono applicabili le comuni regole in materia di responsabilità. In tal caso non vi è copertura di assicurazione obbligatoria, si fa pertanto ricorso ai comuni principi sulla responsabilità extracontrattuale.
Giudice di pace Torino, sez. III, 07 aprile 2008
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