ENTRATA IN VIGORE 6 ottobre 2011

Disposizioni transitorie

Secondo quanto disposto dall’articolo 36 del d.lgs.150/2011, 

Le norme del  presente  decreto  si  applicano  ai  procedimenti instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello stesso.

Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in vigore dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia

di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,

ai sensi  dell’articolo  54  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.

(11G0192)

GU n. 220 del 21-9-2011

testo in vigore dal: 6-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante

delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti

civili;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 1° settembre 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il

Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  regolato  dalle

norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  codice  di

procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle  norme  della

sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  codice  di

procedura civile;

c) Rito sommario di cognizione: il  procedimento  regolato  dalle

norme del capo III bis del titolo I del libro quarto  del  codice  di

procedura civile.

Art. 2

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non  si  applicano,

salvo che siano espressamente  richiamati,  gli  articoli  413,  415,

settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,  terzo  comma,  425,  426,

427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto  comma,

433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

2. L’ordinanza  prevista  dall’articolo  423,  secondo  comma,  del

codice di  procedura  civile  puo’  essere  concessa  su  istanza  di

ciascuna parte.

3. L’articolo 431,  quinto  comma,  si  applica  alle  sentenze  di

condanna a favore di ciascuna delle parti.

4.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  i  poteri  istruttori

previsti dall’articolo 421, secondo comma, del  codice  di  procedura

civile non vengono esercitati al di fuori  dei  limiti  previsti  dal

codice civile.

Art. 3

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i

commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice  di  procedura

civile.

2. Quando la causa e’ giudicata  in  primo  grado  in  composizione

collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo  comma,

del codice di procedura civile il presidente del collegio designa  il

giudice relatore. Il presidente puo’ delegare l’assunzione dei  mezzi

istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e’  competente  la

corte di appello in primo grado il  procedimento  e’  regolato  dagli

articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

Art. 4

Mutamento del rito

1. Quando una controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da

quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento

del rito con ordinanza.

2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal  giudice,

anche d’ufficio, non oltre la prima  udienza  di  comparizione  delle

parti.

3. Quando la controversia  rientra  tra  quelle  per  le  quali  il

presente decreto prevede  l’applicazione  del  rito  del  lavoro,  il

giudice fissa  l’udienza  di  cui  all’articolo  420  del  codice  di

procedura civile e il termine perentorio  entro  il  quale  le  parti

devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti  introduttivi

mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  che

la causa sia riassunta davanti al  giudice  competente  con  il  rito

stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono

secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  ferme

le decadenze e le preclusioni maturate  secondo  le  norme  del  rito

seguito prima del mutamento.

Art. 5

Sospensione dell’efficacia esecutiva

del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui  il  presente  decreto  prevede  la  sospensione

dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  il  giudice  vi

provvede,  se  richiesto  e  sentite  le  parti,  con  ordinanza  non

impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate   ragioni

esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  irreparabile,

la sospensione puo’ essere disposta  con  decreto  pronunciato  fuori

udienza. La sospensione diviene  inefficace  se  non  e’  confermata,

entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

Art. 6

Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1.  Le  controversie  previste  dall’articolo  22  della  legge  24

novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non

diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e’

stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze

stabilite da altre disposizioni di legge,  l’opposizione  si  propone

davanti al giudice di pace.

4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione

e’ stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in

materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di

prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora,  della

fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L’opposizione si propone altresi’ davanti al tribunale:

a) se per la  violazione  e’  prevista  una  sanzione  pecuniaria

superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria

proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e’  stata

applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando e’ stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da

quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima,  fatta  eccezione

per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.

1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta

giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere  depositato

anche a mezzo del servizio postale.

7. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

8. Con il decreto di  cui  all’articolo  415,  secondo  comma,  del

codice di procedura civile il giudice  ordina  all’autorita’  che  ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti

relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura

della  cancelleria,  all’opponente  e  all’autorita’  che  ha  emesso

l’ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l’opponente  e  l’autorita’  che  ha

emesso  l’ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.

L’autorita’  che  ha  emesso  l’ordinanza  puo’  avvalersi  anche  di

funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione

all’ordinanza-ingiunzione  di  cui  all’articolo  205   del   decreto

legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo’   farsi

rappresentare  in  giudizio   dall’amministrazione   cui   appartiene

l’organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri

funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei

proventi della sanzione, ai  sensi  dell’articolo  208  del  medesimo

decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso e’ proposto oltre i termini di cui al  comma

6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano  senza

addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo

che l’illegittimita’ del provvedimento risulti  dalla  documentazione

allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza

abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l’opposizione  quando  non  vi  sono  prove

sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.

12. Con la sentenza che  accoglie  l’opposizione  il  giudice  puo’

annullare in  tutto  o  in  parte  l’ordinanza  o  modificarla  anche

limitatamente all’entita’ della sanzione dovuta, che  e’  determinata

in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel

giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica

l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo  quanto  previsto  dall’articolo  10,  comma  6-bis,  del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7

Dell’opposizione al verbale di accertamento

di violazione del codice della strada

1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di

accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui

all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,

sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito

dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in

cui e’ stata commessa la violazione.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di

notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta

giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’  essere  depositato

anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e’   altresi’

inammissibile se e’ stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi

dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le

violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e

agenti dello Stato, nonche’ da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie

dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell’ANAS;

spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state

accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle

regioni, delle province e dei comuni.

6. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

7. Con il decreto di  cui  all’articolo  415,  secondo  comma,  del

codice di procedura civile il giudice  ordina  all’autorita’  che  ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti

relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura

della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio

personalmente. L’amministrazione resistente puo’ avvalersi  anche  di

funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il

ricorso con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano  senza

addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo

che la illegittimita’ del provvedimento risulti dalla  documentazione

allegata  dall’opponente,  ovvero  l’autorita’  che  ha   emesso   il

provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui

al comma 7.

10. Con la sentenza che  accoglie  l’opposizione  il  giudice  puo’

annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice

accoglie l’opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della

responsabilita’  dell’opponente.  Non  si  applica  l’articolo   113,

secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice  determina

l’importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il

massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.

Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni

successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato

a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore,

con le modalita’ di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il  giudice  non  puo’  escludere

l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti

dalla patente di guida.

13. Salvo  quanto  previsto  dall’articolo  10,  comma  6-bis,  del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 8

Dell’opposizione a sanzione amministrativa

in materia di stupefacenti

1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del  decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate

dall’articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma

2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso  di  trasgressore

minorenne, il tribunale per i minorenni del  luogo  ove  ha  sede  il

prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Art. 9

Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero

di aiuti di Stato

1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente  articolo,   le

controversie in materia di recupero degli  aiuti  di  Stato  previste

dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  sono  regolate

dalle disposizioni contenute nell’articolo 6 del presente decreto, in

quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto

previsto dall’articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad  oggetto  un

titolo  giudiziale  di  pagamento  conseguente  a  una  decisione  di

recupero,  il  giudice,  su  richiesta  di  parte,  puo’   sospendere

l’efficacia esecutiva  del  titolo  amministrativo  o  giudiziale  di

pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimita’ della  decisione  di  recupero,

ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  alla

restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  della

somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Quando accoglie l’istanza di sospensione  per  motivi  attinenti

alla illegittimita’ della decisione di recupero, il giudice  provvede

all’immediato rinvio pregiudiziale  della  questione  alla  Corte  di

giustizia dell’Unione europea, se ad essa non sia stata gia’ deferita

la questione di validita’ dell’atto comunitario contestato. L’istanza

di sospensione non puo’  in  ogni  caso  essere  accolta  per  motivi

attinenti alla legittimita’ della decisione  di  recupero  quando  la

parte  istante,  pur  avendone   facolta’   perche’   individuata   o

chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la

decisione di recupero ai sensi dell’articolo  263  del  Trattato  sul

funzionamento dell’Unione europea, e successive modificazioni, ovvero

quando,  avendo  proposto  l’impugnazione,  non  abbia  richiesto  la

sospensione della decisione di recupero ai  sensi  dell’articolo  278

del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la  sospensione  non

sia stata concessa.

4. Fuori dei casi in cui e’ stato disposto il rinvio  pregiudiziale

alla Corte di giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione  il

giudice fissa la data dell’udienza  di  trattazione  nel  termine  di

trenta giorni. La causa e’ decisa nei successivi sessanta giorni.

5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila

sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con  relazione

trimestrale, rispettivamente, al presidente  del  tribunale  o  della

corte di appello per le determinazioni di competenza.  Nei  tribunali

non  divisi  in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza   sono   svolte

direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 10

Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni  del

codice in materia di protezione dei dati personali

1.  Le  controversie  previste  dall’articolo   152   del   decreto

legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  sono  regolate  dal  rito  del

lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il tribunale del luogo in cui ha la  residenza  il

titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione

dei dati personali e’ proposto, a  pena  di  inammissibilita’,  entro

trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  o  dalla

data  del  rigetto  tacito,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se   il

ricorrente risiede all’estero.

4. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre

alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione

della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a

carico del ricorrente le spese di giudizio.

6. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e  puo’

prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui

all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche

in relazione all’eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o

responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.

Art. 11

Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di  contratti  agrari  o  conseguenti

alla conversione dei contratti associativi in affitto  sono  regolate

dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  disposto  dal  presente

articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate  agrarie  di  cui  alla

legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio  una  domanda  relativa  a  una

controversia nelle materie indicate dal comma 1  e’  tenuto  a  darne

preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento,   all’altra   parte   e   all’ispettorato    provinciale

dell’agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione

di cui al comma  3,  convoca  le  parti  ed  i  rappresentanti  delle

associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire

il tentativo di conciliazione.

5. Se la  conciliazione  riesce,  viene  redatto  processo  verbale

sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti  delle  associazioni  di

categoria e dal funzionario dell’ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce,  si  forma  egualmente  processo

verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non  si  definisca

entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna

delle parti e’ libera di adire l’autorita’ giudiziaria competente.

8. Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per  morosita’,

il giudice, alla prima udienza, prima di  ogni  altro  provvedimento,

concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  non

superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  canoni  scaduti,  i

quali, con l’instaurazione  del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin

dall’origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo

gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  pagamento

entro il termine fissato dal giudice sana  a  tutti  gli  effetti  la

morosita’.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di

somme di denaro in favore  dell’affittuario,  si  applica  l’articolo

429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’articolo

373 del codice di procedura civile, anche  l’esecuzione  di  sentenza

che privi il concessionario di un fondo rustico del principale  mezzo

di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di

serio  pericolo  per  l’integrita’  economica  dell’azienda   o   per

l’allevamento di animali.

11. Il rilascio del fondo puo’ avvenire solo al termine dell’annata

agraria durante la quale e’ stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 12

Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia

di registro dei protesti

1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l’impugnazione   dei

provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della

legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata  decisione

sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.

2. E’ competente il giudice di pace del luogo  in  cui  risiede  il

debitore protestato.

Art. 13

Dell’opposizione ai provvedimenti in materia  di  riabilitazione  del

debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento

di diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma  3,  della

legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto  di  riabilitazione  ai

sensi del comma 4 del medesimo articolo sono  soggette  al  rito  del

lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente la corte di appello.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni  dalla  comunicazione  del   provvedimento   di   diniego   di

riabilitazione o dalla pubblicazione del  decreto  di  riabilitazione

effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della  legge  7  marzo

1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il  ricorrente  risiede

all’estero.

4. Il provvedimento che  accoglie  il  ricorso  e’  pubblicato  nel

registro informatico dei protesti cambiari.

Capo III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Art. 14

Delle controversie in materia di liquidazione

degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13  giugno

1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645  del

codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante

onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni

giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,  ove  non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente l’ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il

processo nel quale  l’avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il

tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio

personalmente.

4. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.

Art. 15

Dell’opposizione a decreto di pagamento

di spese di giustizia

1. Le controversie  previste  dall’articolo  170  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal

rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal

presente articolo.

2. Il ricorso e’ proposto  al  capo  dell’ufficio  giudiziario  cui

appartiene il magistrato che ha emesso  il  provvedimento  impugnato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice  di

pace e del pubblico ministero presso il tribunale  e’  competente  il

presidente del tribunale. Per i provvedimenti  emessi  da  magistrati

dell’ufficio del pubblico ministero presso la  corte  di  appello  e’

competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio

personalmente.

4. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

5.  Il  presidente  puo’  chiedere  a  chi   ha   provveduto   alla

liquidazione o  a  chi  li  detiene,  gli  atti,  i  documenti  e  le

informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.

Art. 16

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento  del  diritto

di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli

altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo

6  febbraio  2007,  n.  30,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di

cognizione.

2. E’ competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17

Delle controversie in materia di allontanamento dei  cittadini  degli

altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari

1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l’impugnazione   del

provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati

membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi

di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di

cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,

nonche’ per i motivi di cui  all’articolo  21  del  medesimo  decreto

legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del

luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il  provvedimento

impugnato.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta

giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere  depositato

anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una

rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso

l’autenticazione  della  sottoscrizione  e  l’inoltro   all’autorita’

giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della

rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al

difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.

4. Il ricorrente puo’ stare in giudizio personalmente.

5. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. L’allontanamento dal

territorio  italiano  non  puo’  avere  luogo  fino  alla   pronuncia

sull’istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  sia  fondato

su una precedente decisione giudiziale  o  su  motivi  imperativi  di

pubblica sicurezza. Il giudice  decide  sull’istanza  di  sospensione

prima della scadenza del termine entro il quale  il  ricorrente  deve

lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso e’  rigettato,  il  ricorrente  deve  lasciare

immediatamente il territorio nazionale.

Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei  cittadini  di  Stati

che non sono membri dell’Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto  di

espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  legislativo

25  luglio  1998,  n.  286,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di

cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il giudice di  pace  del  luogo  in  cui  ha  sede

l’autorita’ che ha disposto l’espulsione.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta

giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere  depositato

anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una

rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso

l’autenticazione  della  sottoscrizione  e  l’inoltro   all’autorita’

giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della

rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al

difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.

4. Il ricorrente e’ ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello

Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da  un

difensore designato dal giudice  nell’ambito  dei  soggetti  iscritti

nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’, ove  necessario,

da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell’udienza,

deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorita’ che  ha

emesso il provvedimento almeno cinque  giorni  prima  della  medesima

udienza.

6. L’autorita’  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  puo’

costituirsi  fino  alla  prima  udienza  e  puo’  stare  in  giudizio

personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio e’ definito, in ogni caso, entro venti giorni  dalla

data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni

tassa e imposta.

9. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.

Art. 19

Delle controversie in materia di riconoscimento

della protezione internazionale

1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l’impugnazione   dei

provvedimenti previsti dall’articolo 35 del  decreto  legislativo  28

gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,

ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del

capoluogo del distretto di  corte  di  appello  in  cui  ha  sede  la

Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione

internazionale  che  ha  pronunciato  il   provvedimento   impugnato.

Sull’impugnazione  dei   provvedimenti   emessi   dalla   Commissione

nazionale per il diritto di asilo  e’  competente  il  tribunale,  in

composizione monocratica, del capoluogo del  distretto  di  corte  di

appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato

il  provvedimento  di  cui  e’  stata  dichiarata  la  revoca  o   la

cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi

degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.

25, e’ competente il tribunale, in composizione monocratica,  che  ha

sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il

centro ove il ricorrente e’ accolto o trattenuto.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta

giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere  depositato

anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una

rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso

l’autenticazione  della  sottoscrizione  e  l’inoltro   all’autorita’

giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della

rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al

difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare. Nei

casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli  articoli

20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  i  termini

previsti dal presente comma sono ridotti della meta’.

4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia  esecutiva  del

provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso

viene proposto:

a) da parte di soggetto ospitato nei  centri  di  accoglienza  ai

sensi dell’articolo 20,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto

legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o   trattenuto   ai   sensi

dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda

di riconoscimento dello status di  rifugiato  o  di  persona  cui  e’

accordata la protezione sussidiaria, ovvero

c)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione

territoriale nell’ipotesi prevista dall’articolo  22,  comma  2,  del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero

d)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione

territoriale che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata  ai

sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del  citato  decreto

legislativo.

5. Nei casi previsti  dal  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d),

l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa

secondo  quanto  previsto  dall’articolo  5.  Quando   l’istanza   di

sospensione viene accolta, al ricorrente e’ rilasciato un permesso di

soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l’accoglienza ai

sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.

25.

6.  Il  ricorso  e  il  decreto  di  fissazione  dell’udienza  sono

notificati, a cura della cancelleria, all’interessato e al  Ministero

dell’interno,  presso  la  Commissione  nazionale  ovvero  presso  la

competente Commissione territoriale, e sono  comunicati  al  pubblico

ministero.

7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al  giudizio  di  primo

grado, puo’ stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri

dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che  ha

adottato  l’atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,

l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato puo’  depositare

tutti gli atti e la documentazione  che  ritiene  necessari  ai  fini

dell’istruttoria e il giudice puo’  procedere  anche  d’ufficio  agli

atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

9. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso  ovvero

riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e’

accordata la protezione sussidiaria ed e’  comunicata  alle  parti  a

cura della cancelleria.

10. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20

Dell’opposizione  al  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento

familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche’

agli altri provvedimenti dell’autorita’ amministrativa  in  materia

di diritto all’unita’ familiare

1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del  decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal  rito  sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il tribunale in composizione monocratica del luogo

in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’  disporre  il  rilascio

del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  e  di

registro e da ogni altra tassa.

Art. 21

Dell’opposizione   alla   convalida   del    trattamento    sanitario

obbligatorio

1. Le controversie previste dall’articolo 5 della legge  13  maggio

1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il  tribunale  in  composizione  collegiale  e  al

giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo  5,

comma secondo, della legge  13  maggio  1978,  n.  180,  deve  essere

proposto, a pena  di  inammissibilita’,  entro  trenta  giorni  dalla

scadenza del termine di cui  all’articolo  3,  secondo  comma,  della

medesima legge.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio

personalmente e farsi rappresentare  da  persona  munita  di  mandato

scritto in calce al ricorso o  in  atto  separato.  Il  ricorso  puo’

essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, il  presidente  del

tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il  trattamento

sanitario  obbligatorio  e  sentito  il  pubblico   ministero,   puo’

sospendere  il  trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia  tenuta

l’udienza di comparizione e d’ufficio. Sulla richiesta di sospensione

il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale puo’ assumere informazioni e disporre  l’assunzione

di prove d’ufficio.

7.  Il  procedimento  e’  esente  dal  contributo  unificato  e  la

decisione non e’ soggetta a registrazione.

Art. 22

Delle  azioni  popolari  e   delle   controversie   in   materia   di

eleggibilita’,  decadenza  ed   incompatibilita’   nelle   elezioni

comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie  previste  dall’articolo  82,  primo  e  secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, quelle previste dall’articolo 7, secondo comma, della  legge  23

dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall’articolo 19 della  legge

17 febbraio 1968, n. 108, e  quelle  previste  dall’articolo  70  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  regolate  dal  rito

sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal  presente

articolo.

2. Le azioni  popolari  e  le  impugnative  consentite  per  quanto

concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale  della

circoscrizione territoriale in cui e’ compreso il comune medesimo. Le

azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto  concerne  le

elezioni  provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della

circoscrizione territoriale in cui e’  compreso  il  capoluogo  della

provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto

concerne le elezioni regionali sono di competenza del  tribunale  del

capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e  al  giudizio

partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso  le  deliberazioni  adottate  in  materia  di

eleggibilita’ deve essere proposto, a pena di inammissibilita’, entro

trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,

ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e’  necessaria.

Il termine e’ di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle

parti sono perentori.

6.  L’ordinanza  che  definisce  il  giudizio   e’   immediatamente

trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco,  al  presidente

della giunta provinciale ovvero al presidente della  regione  perche’

entro ventiquattro ore dal ricevimento  provveda  alla  pubblicazione

per quindici giorni del dispositivo nell’albo dell’ente.

7.  Contro  l’ordinanza  pronunciata  dal  tribunale  puo’   essere

proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente  locale  o

da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal  procuratore  della

Repubblica,  nonche’  dal  prefetto  quando  ha   promosso   l’azione

d’ineleggibilita’.

8. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata  dal  tribunale

e’ sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui  all’articolo  702-quater  decorre,  per  ogni

altro cittadino elettore o diretto  interessato,  dall’ultimo  giorno

della  pubblicazione   del   dispositivo   dell’ordinanza   nell’albo

dell’ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente

e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre

ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto  steso  in

calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di  discussione.  Tutti  i

termini del procedimento sono ridotti della meta’.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge  il  risultato

delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati

coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il  giudizio  e’  immediatamente

comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero

al presidente della regione, che subito  ne  cura  la  notificazione,

senza spese,  agli  interessati.  Eguale  comunicazione  e’  data  al

prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono  esenti  da  ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 23

Delle azioni in materia di  eleggibilita’  e  incompatibilita’  nelle

elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall’articolo 44 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha

sede  l’ufficio  elettorale  che  ha  proclamato  l’elezione   o   la

surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei  nominativi

degli eletti a norma dell’articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.

18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle

parti sono perentori.

5. L’ordinanza  che  definisce  il  giudizio,  ove  non  sia  stato

proposto ricorso  per  cassazione,  e’  immediatamente  trasmessa  in

copia, a cura del cancelliere, al presidente dell’ufficio  elettorale

nazionale, per l’esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte  soccombente

e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre

ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con  decreto  steso  in

calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di  discussione.  Tutti  i

termini del procedimento sono ridotti  alla  meta’.  La  sentenza  e’

immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura  del  cancelliere,  per

l’esecuzione al presidente dell’Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 24

Dell’impugnazione  delle  decisioni  della   Commissione   elettorale

circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le  controversie  previste  dall’articolo  42  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  dal

rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal

presente articolo.

2. E’ competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha

sede  la  Commissione  elettorale  circondariale  che  ha  emesso  la

decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla notificazione di cui al quarto  comma  dell’articolo  30

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,

quando il ricorrente e’ lo stesso cittadino  che  aveva  reclamato  o

aveva  presentato   direttamente   alla   Commissione   una   domanda

d’iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  dalle

liste. In tutti gli altri casi il  ricorso  e’  proposto,  anche  dal

procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per

territorio,  a  pena  di  inammissibilita’,   entro   trenta   giorni

dall’ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  lista  rettificata.  I

termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all’estero di  cui

all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo

1967, n. 223.

4. Il ricorso e’ notificato, col  relativo  decreto  di  fissazione

d’udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione

elettorale.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti  i  termini

del procedimento sono  ridotti  alla  meta’  fatta  eccezione  per  i

ricorsi dei cittadini residenti all’estero.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e’  comunicato

immediatamente dalla  cancelleria  al  presidente  della  Commissione

elettorale circondariale e al  sindaco  che  ne  cura,  senza  spesa,

l’esecuzione e la notificazione agli interessati.

8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 25

Delle controversie in materia di riparazione a  seguito  di  illecita

diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall’articolo 4  del  decreto-legge  22

settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Art. 26

Dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari

a carico dei notai

1. Le controversie in materia  di  impugnazione  dei  provvedimenti

disciplinari  e  quelle  in  materia  di  impugnazione  delle  misure

cautelari rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies

della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito  sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente la corte di appello del  distretto  nel  quale  ha

sede la Commissione amministrativa regionale  di  disciplina  che  ha

pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari

pronunciati  dalla  corte   di   appello   ai   sensi   dell’articolo

158-septies, comma 2,  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e’

competente la corte di appello nel cui distretto e’ ubicata  la  sede

della Commissione piu’ vicina.  Al  giudizio  partecipa  il  pubblico

ministero.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,  a

pena di inammissibilita’, entro  trenta  giorni  dalla  notificazione

della decisione, a cura della parte interessata o,  in  difetto,  nel

termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  avverso  la  misura

cautelare va proposto, a pena di inammissibilita’, entro dieci giorni

dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso

il provvedimento disciplinare e’ ammesso ricorso per  cassazione  nei

soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  comma  dell’articolo

360 del codice di procedura civile.

5. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso

il provvedimento cautelare e’  ammesso  ricorso  per  cassazione  per

violazione di legge.

6. La Corte di cassazione  pronuncia  con  sentenza  in  camera  di

consiglio, sentite le parti.

Art. 27

Dell’impugnazione delle deliberazioni

del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio

1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’  competente  il  tribunale  in  composizione  collegiale  del

capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il  Consiglio  regionale  o

interregionale dell’Ordine dei giornalisti presso cui il  giornalista

e’ iscritto od ove la elezione contestata si e’ svolta e al  giudizio

partecipa il pubblico ministero.

3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  e’

integrato da un giornalista e da un pubblicista  nominati  in  numero

doppio,  ogni  quadriennio,  all’inizio  dell’anno  giudiziario   dal

presidente della corte  di  appello  su  designazione  del  Consiglio

nazionale  dell’Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed   il

pubblicista,  alla  scadenza  dell’incarico,   non   possono   essere

nuovamente nominati.

4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta

giorni dalla  notifica  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  entro

sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

5. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ annullare,  revocare  o

modificare la deliberazione impugnata.

Art. 28

Delle controversie in materia di discriminazione

1.  Le  controversie  in  materia   di   discriminazione   di   cui

all’articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,

quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,

n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006,

n.  67,  e  quelle  di  cui  all’articolo  55-quinquies  del  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal  rito  sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  il

domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio

personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  desunti  anche

da  dati  di  carattere  statistico,  dai  quali  si  puo’  presumere

l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  al

convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I

dati di carattere  statistico  possono  essere  relativi  anche  alle

assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e

qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in  carriera  e  ai

licenziamenti dell’azienda interessata.

5. Con l’ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il  giudice  puo’

condannare  il  convenuto  al  risarcimento  del  danno   anche   non

patrimoniale  e  ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della

condotta  o  dell’atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando,

anche  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro

provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la

ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  puo’  ordinare  di

adottare, entro il termine fissato nel  provvedimento,  un  piano  di

rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  comportamento

discriminatorio di carattere collettivo, il piano e’ adottato sentito

l’ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del

fatto che l’atto o  il  comportamento  discriminatorio  costituiscono

ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale  ovvero  ingiusta

reazione ad una precedente  attivita’  del  soggetto  leso  volta  ad

ottenere il rispetto del principio della parita’ di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo’ ordinare la

pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  e  a  spese  del

convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell’ordinanza  e’

data comunicazione nei casi previsti dall’articolo 44, comma 11,  del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4, comma

2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  e  dall’articolo

55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.

198.

Art. 29

Delle  controversie  in  materia  di  opposizione  alla  stima  nelle

espropriazioni per pubblica utilita’

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione  alla  stima  di

cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  327,

sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non  diversamente

disposto dal presente articolo.

2. E’ competente la corte di appello nel cui distretto si trova  il

bene espropriato.

3. L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilita’, entro  il

termine di trenta giorni dalla notifica del decreto  di  esproprio  o

dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima  sia  successiva

al decreto di esproprio. Il termine  e’  di  sessanta  giorni  se  il

ricorrente risiede all’estero.

4.  Il  ricorso  e’  notificato  all’autorita’   espropriante,   al

promotore  dell’espropriazione  e,  se  del  caso,  al   beneficiario

dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario  del  bene,  ovvero

all’autorita’ espropriante e al proprietario del bene, se  attore  e’

il promotore dell’espropriazione. Il ricorso e’ notificato  anche  al

concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il

pagamento dell’indennita’.

Art. 30

Delle  controversie  in  materia  di   attuazione   di   sentenze   e

provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione

del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto  l’attuazione  di  sentenze  e

provvedimenti  stranieri   di   giurisdizione   volontaria   di   cui

all’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal

rito sommario di cognizione.

2. E’ competente la corte di appello del luogo  di  attuazione  del

provvedimento.

Capo IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Art. 31

Delle controversie in materia di rettificazione

di attribuzione di sesso

1.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  la   rettificazione   di

attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14  aprile

1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E’ competente il  tribunale,  in  composizione  collegiale,  del

luogo dove ha residenza l’attore.

3. L’atto  di  citazione  e’  notificato  al  coniuge  e  ai  figli

dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri  sessuali

da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo

autorizza con sentenza  passata  in  giudicato.  Il  procedimento  e’

regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la  domanda  di  rettificazione  di

attribuzione di sesso il  tribunale  ordina  all’ufficiale  di  stato

civile del comune dove  e’  stato  compilato  l’atto  di  nascita  di

effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di  sesso  non  ha

effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio  o

la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione  del

matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni

del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 32

Dell’opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle

entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

1. Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il

pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui

all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri

enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,

sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. E’ competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio  che

ha emesso il provvedimento opposto.

3. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo’  essere

sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

Art. 33

Delle controversie in materia di liquidazione

degli usi civici

1. L’appello contro le decisioni dei commissari  regionali  di  cui

all’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e’ regolato  dal

rito ordinario di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal

presente articolo.

2.  Sono  competenti,  rispettivamente,  la  corte  di  appello  di

Palermo, per i provvedimenti pronunciati  dal  commissario  regionale

per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana,  e  la

corte di  appello  di  Roma,  per  i  provvedimenti  pronunciati  dai

commissari regionali delle restanti regioni.

3. L’appello e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro  trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. L’appello contro decisioni preparatorie  o  interlocutorie  puo’

essere proposto soltanto dopo la decisione  definitiva  e  unitamente

all’impugnazione di questa.

5. L’atto di citazione e’  notificato  a  tutti  coloro  che  hanno

interesse  ad  opporsi  alla  domanda  di  riforma  della   decisione

impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

6. Su richiesta  della  cancelleria  della  corte  di  appello,  il

commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti

gli atti istruttori compiuti nella causa.

7. La sentenza che definisce il  giudizio  e’  comunicata,  a  cura

della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali.

Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 34

Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 22, il primo comma e’  sostituito  dal  seguente:

«Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del  decreto  legislativo  2

luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro

l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone

la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi

all’autorita’  giudiziaria  ordinaria.  L’opposizione   e’   regolata

dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.  136  le

parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 22,  primo  comma,

della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite  dalle  seguenti:

«in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma  2,  del  decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,

il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7.  Contro  il  decreto  puo’

essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge  24

novembre 1981, n. 689.».

4. All’articolo 262, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, le parole: «di  cui  all’articolo  23  della  legge  24

novembre 1981, n. 689»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto

dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,

il comma 3 e’ sostituito dal seguente:  «3.  Il  ricorso  sospende  i

termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.

689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150, ed i termini di  legge  per  i  ricorsi  giurisdizionali

avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) l’articolo 204-bis e’ sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.

(Ricorso in sede giurisdizionale).

1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui

all’articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicati

nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  in

misura ridotta nei  casi  in  cui  e’  consentito,  possono  proporre

opposizione    davanti    all’autorita’    giudiziaria     ordinaria.

L’opposizione e’ regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo  1°

settembre 2011, n. 150.»;

b) l’articolo 205 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 205.

(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzione

amministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporre

opposizione    davanti    all’autorita’    giudiziaria     ordinaria.

L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo  1°

settembre 2011, n. 150.”.

7. All’articolo 75 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9

ottobre 1990, n. 309, il comma 9  e’  sostituito  dal  seguente:  «9.

Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui

al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma  2,  che

ha effetto dal momento della notifica  all’interessato,  puo’  essere

fatta opposizione dinanzi  all’autorita’  giudiziaria  ordinaria.  Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo

8 del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150.  Copia  del

decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8.  All’articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.   59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.  I  giudizi  civili

concernenti gli atti e le procedure volti al  recupero  di  aiuti  di

Stato in esecuzione di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla

Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n.

659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall’articolo

9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo  le  parole:  «comprese  quelle  inerenti  ai

provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali

o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche’ le

controversie previste dall’articolo  10,  comma  5,  della  legge  1°

aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b)  dopo  il  comma  1  e’  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le

controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  n.  320,  sono

abrogati.

11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e’ abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  n.  203,  sono

abrogati.

13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e’ abrogato.

14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955,  n.  77,

il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo

12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

15. All’articolo  17  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Avverso il  diniego

di   riabilitazione   il   debitore   puo’   proporre    opposizione.

L’opposizione  e’   disciplinata   dall’articolo   13   del   decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al comma  4  la  parola:  «reclamabile»  e’  sostituita  dalla

seguente: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»

sono abrogate;

d) il comma 5 e’ abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

a)  l’articolo  28  e’  sostituito  dal  seguente:  «28.  Per  la

liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  nei  confronti

del proprio cliente l’avvocato,  dopo  la  decisione  della  causa  o

l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di

cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile,

procede  ai  sensi  dell’articolo  14  del  decreto  legislativo   1°

settembre 2011, n. 150.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito al seguente: «1. Avverso  il  decreto

di pagamento emesso a  favore  dell’ausiliario  del  magistrato,  del

custode e  delle  imprese  private  cui  e’  affidato  l’incarico  di

demolizione e riduzione in  pristino,  il  beneficiario  e  le  parti

processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono   proporre

opposizione.  L’opposizione  e’  disciplinata  dall’articolo  15  del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento

del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di  cui

agli articoli 6 e 7, e’  ammesso  ricorso  all’autorita’  giudiziaria

ordinaria.  Le  controversie  previste  dal  presente  articolo  sono

disciplinate dall’articolo 16 del decreto  legislativo  1°  settembre

2011, n.150.»;

b) all’articolo 22, il comma 2 e’ sostituito  dal  seguente:  «2.

Avverso il provvedimento di allontanamento  per  motivi  di  pubblica

sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi

di cui all’articolo 21 puo’ essere presentato  ricorso  all’autorita’

giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma  sono

disciplinate dall’articolo 17 del decreto  legislativo  1°  settembre

2011, n. 150.»;

c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e  2»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d)  all’articolo  22,  al  comma  4,  le  parole:  «o  su  motivi

imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all’articolo 22, il comma 5 e’ abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 5-bis e’  sostituito  dal  seguente:

«5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4   il   questore   comunica

immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,

al giudice di pace territorialmente competente il  provvedimento  con

il quale e’ disposto l’accompagnamento alla  frontiera.  L’esecuzione

del provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal  territorio

nazionale e’ sospesa fino alla decisione sulla  convalida.  L’udienza

per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di   consiglio   con   la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.

L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e  condotto  nel

luogo in cui il giudice tiene  l’udienza.  Lo  straniero  e’  ammesso

all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di

procura speciale.  Lo  straniero  e’  altresi’  ammesso  al  gratuito

patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un

difensore,  e’  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice

nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all’articolo

29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio

1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete.  L’autorita’

che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto

ore successive, verificata l’osservanza dei termini,  la  sussistenza

dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato,

se  comparso.  In  attesa  della  definizione  del  procedimento   di

convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in uno  dei  centri  di

identificazione ed espulsione, di cui all’articolo 14, salvo  che  il

procedimento possa essere definito nel luogo in cui e’ stato adottato

il provvedimento di allontanamento anche prima del  trasferimento  in

uno dei centri disponibili.  Quando  la  convalida  e’  concessa,  il

provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se

la convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il  termine  per

la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.

Avverso  il  decreto  di  convalida  e’   proponibile   ricorso   per

cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l’esecuzione

dell’allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di

quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere

alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del

provvedimento alla cancelleria.»;

b) all’articolo 13, il comma 8 e’ sostituito  dal  seguente:  «8.

Avverso il decreto  di  espulsione  puo’  essere  presentato  ricorso

all’autorita’  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al

presente  comma  sono  disciplinate  dall’articolo  18  del   decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l’articolo 13-bis e’ abrogato;

d) all’articolo 14, il comma 4 e’ sostituito  dal  seguente:  «4.

L’udienza per la convalida si svolge in camera di  consiglio  con  la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.

L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e  condotto  nel

luogo in cui il giudice tiene  l’udienza.  Lo  straniero  e’  ammesso

all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di

procura speciale.  Lo  straniero  e’  altresi’  ammesso  al  gratuito

patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un

difensore,  e’  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice

nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all’articolo

29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio

1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete.  L’autorita’

che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto

ore successive, verificata l’osservanza dei termini,  la  sussistenza

dei requisiti previsti dall’articolo  13  e  dal  presente  articolo,

escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  e

di espulsione  di  cui  al  comma  1,  e  sentito  l’interessato,  se

comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  effetto  qualora  non

sia osservato il termine per la decisione. La convalida  puo’  essere

disposta  anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di

accompagnamento alla frontiera, nonche’ in sede di esame del  ricorso

avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il  comma  1  e’  sostituito  dal  seguente:  «1.  Avverso  la

decisione  della  Commissione  territoriale  e  la  decisione   della

Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di

rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria  e’

ammesso  ricorso  dinanzi  all’autorita’  giudiziaria  ordinaria.  Il

ricorso  e’  ammesso  anche  nel  caso  in  cui  l’interessato  abbia

richiesto il riconoscimento dello status di  rifugiato  e  sia  stato

ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le controversie  di

cui al  comma  1  sono  disciplinate  dall’articolo  19  del  decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 6 e’ sostituito dal seguente:  «6.  Contro  il  diniego  del

nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di  soggiorno

per  motivi  familiari,  nonche’  contro  gli   altri   provvedimenti

dell’autorita’  amministrativa  in  materia  di  diritto   all’unita’

familiare,  l’interessato  puo’  proporre  opposizione  all’autorita’

giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 20

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

22. All’articolo 5  della  legge  13  maggio  1978,  n.  180,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Chi e’  sottoposto

a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia  interesse,

puo’ proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice

tutelare.»;

b) al secondo comma  le  parole:  «Entro  il  termine  di  trenta

giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma

dell’articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Alle  controversie

previste dal presente articolo si applica l’articolo 21  del  decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.

570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, il primo comma e’  sostituito  dal  seguente:

«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita’ dal  Consiglio

comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del

Comune, o da chiunque  altro  vi  abbia  diretto  interesse,  dinanzi

all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 82, secondo comma,  le  parole:  «Il  termine  di

trenta  giorni,  stabilito  ai  fini  della  impugnativa  di  cui  al

precedente   comma,   decorre   dall’ultimo   giorno   dell’anzidetta

pubblicazione.» sono abrogate;

c) all’articolo 82, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:  «

Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica

l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il primo comma e’ abrogato;

b) all’articolo 7, il secondo comma e’ sostituito  dal  seguente:

«Le azioni popolari e  le  impugnative  consentite  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  e  dall’articolo

70 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a  qualsiasi

elettore del Comune  per  quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono

consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  quanto

concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali

norme al Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio

provinciale; quelle devolute al  sindaco  si  intendono  devolute  al

presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  previste  dal

presente comma si applica l’articolo 22 del  decreto  legislativo  1°

settembre 2011, n. 150.»;

c) all’articolo 7, il quarto comma e’ abrogato.

25. All’articolo 19 della legge 17  febbraio  1968,  n.  108,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, il primo comma e’ abrogato;

b) il secondo  comma  e’  sostituito  dal  seguente:  «Le  azioni

popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  comune

dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e

dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono

consentite a qualsiasi elettore della regione nonche’ al Prefetto del

capoluogo di Regione, in qualita’ di rappresentante dello Stato per i

rapporti con il sistema delle autonomie. Alle  controversie  previste

dal presente comma si applica l’articolo 22 del  decreto  legislativo

1° settembre 2011, n.150.»;

c) il terzo comma e’ abrogato.

26. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  1  le   parole:   «con   ricorso   da   notificare

all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche’ al

sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3.  Alle  controversie

previste dal presente articolo si applica l’articolo 22  del  decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”»;

c) il comma 4 e’ abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 44, il primo comma e’  sostituito  dal  seguente:

«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della  Costituzione,

ai  giudizi  relativi  alle  condizioni   di   eleggibilita’   e   di

compatibilita’, stabilite dalla  presente  legge  in  relazione  alla

carica di membro del  Parlamento  europeo  spettante  all’Italia,  si

applica l’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.

150.»;

b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso  sul

quale il presidente fissa,  con  decreto,  l’udienza  di  discussione

della causa in via di urgenza e  provvede  alla  nomina  del  giudice

relatore. Il ricorso deve essere depositato,  a  pena  di  decadenza,

entro 60 giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei

nominativi degli eletti  a  norma  dell’articolo  24  della  presente

legge.» sono abrogate;

c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.

223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, il primo comma e’  sostituito  dal  seguente:

«Contro le decisioni della  Commissione  elettorale  circondariale  o

delle sue Sottocommissioni, qualsiasi  cittadino  ed  il  procuratore

della Repubblica presso  il  tribunale  competente  possono  proporre

impugnativa davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 42, il terzo comma, e’ sostituito  dal  seguente:

«Alle  controversie  previste  dal  presente  articolo   si   applica

l’articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l’articolo 44 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 44.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha  dato  origine

al ricorso estremi  di  reato,  promuove  l’azione  penale  entro  il

medesimo termine previsto per la proposizione dell’impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All’articolo 4 del decreto-legge 22  settembre  2006,  n.  259,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.  281,

il comma 2, ultimo periodo, e’ sostituito dal seguente:  «Si  applica

l’articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 158, comma 1, le parole: «  ,  con  reclamo  alla

corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione,  nel

termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a  cura

della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo

deposito» sono abrogate;

b) all’articolo 158, il comma 2 e’ sostituito dal  seguente:  «2.

Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica

l’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all’articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini  di  cui

al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  termini  previsti

dall’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l’articolo 158-novies e’ sostituito dal seguente: «158-novies.

1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla  Commissione  e  dalla

corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo  26

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

f) all’articolo 158-decies, il comma 3 e’ abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 63, il primo comma e’  sostituito  dal  seguente:

«Le deliberazioni indicate nell’articolo  precedente  possono  essere

impugnate dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 63, il secondo comma e’ sostituito dal  seguente:

«Le controversie previste dal  presente  articolo  sono  disciplinate

dall’articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all’articolo 63, il terzo comma e’ abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il comma 1 e’ sostituito  dal  seguente:  «1.

Quando  il   comportamento   di   un   privato   o   della   pubblica

amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,

etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o

religiosi, e’ possibile ricorrere all’autorita’ giudiziaria ordinaria

per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la

rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all’articolo 44, il comma 2 e’ sostituito  dal  seguente:  «2.

Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica

l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all’articolo 44, il comma 8 e’ sostituito  dal  seguente:  «8.

Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla  condanna

al risarcimento  del  danno,  resi  dal  giudice  nelle  controversie

previste dal presente articolo e’ punito ai sensi dell’articolo  388,

primo comma, del codice penale.»;

d) all’articolo 44, al comma 10 le  parole:  «Il  giudice,  nella

sentenza che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del  ricorso

presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro

di definire, sentiti i predetti soggetti e  organismi,  un  piano  di

rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:  «1.  I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo

2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011,  n.150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti

discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del  presente  decreto,

si  applica,  altresi’,  l’articolo  44,  comma   11,   del   decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:  «2.  I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo

2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti

discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del  presente  decreto,

si  applica,  altresi’,  l’articolo  44,  comma   11,   del   decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:  «1.  I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo

2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150.»;

b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo  55-quinquies,  il  comma  1  e’  sostituito  dal

seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di  cui  all’articolo

55-ter, e’ possibile ricorrere  all’autorita’  giudiziaria  ordinaria

per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la

rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all’articolo  55-quinquies,  il  comma  2  e’  sostituito  dal

seguente: «2. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si

applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.

150.»;

c) all’articolo  55-quinquies,  il  comma  9  e’  sostituito  dal

seguente:  «9.  Chiunque  non  ottempera  o  elude  l’esecuzione   di

provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi

dal giudice nelle controversie  previste  dal  presente  articolo  e’

punito con l’ammenda fino a  50.000  euro  o  l’arresto  fino  a  tre

anni.»;

d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l’articolo 55-sexies e’ abrogato.

37. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  327,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:  «  1.  Decorsi  trenta

giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo  27,  comma  2,  il

proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo

che  ne  abbia  interesse  puo’   impugnare   innanzi   all’autorita’

giudiziaria gli atti dei procedimenti  di  nomina  dei  periti  e  di

determinazione  dell’indennita’,  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la

liquidazione delle  spese  di  stima  e  comunque  puo’  chiedere  la

determinazione giudiziale dell’indennita’. Le controversie di cui  al

presente  comma  sono  disciplinate  dall’articolo  29  del   decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All’articolo 67 della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte  di  appello  del  luogo  di

attuazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «all’autorita’

giudiziaria ordinaria»;

b)  dopo  il  comma  1  e’  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le

controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il primo comma e’ inserito  il  seguente:

«Le  controversie  di  cui   al   primo   comma   sono   disciplinate

dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui  al

primo comma dell’articolo 2 deve  essere  proposto»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la domanda  di  rettificazione  di  attribuzione  di

sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2  e  3  e  l’articolo  6,  secondo  comma,  sono

abrogati.

40.  L’articolo  3  delle  disposizioni  di  legge  relative   alla

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti

pubblici approvato con regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  e’

sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso  l’ingiunzione  prevista  dal  comma  2  si  puo’  proporre

opposizione    davanti    all’autorita’    giudiziaria     ordinaria.

L’opposizione  e’   disciplinata   dall’articolo   32   del   decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

41. All’articolo 32 della legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti  di  appello,

aventi giurisdizione nei territori ove  sono  situati  i  terreni  in

controversia,  o  la  loro  maggior  parte»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «reclamo dinanzi all’autorita’  giudiziaria  ordinaria.  Le

controversie  previste   dal   presente   comma   sono   disciplinate

dall’articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli  articoli

dal 2 all’8.

Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  l’utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del  presente  decreto  si  applicano  ai  procedimenti

instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello

stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano

ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in

vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2011

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