ENTRATA IN VIGORE 6 ottobre 2011
Disposizioni transitorie
Secondo quanto disposto dall’articolo 36 del d.lgs.150/2011,
Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(11G0192)
GU n. 220 del 21-9-2011
testo in vigore dal: 6-10-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile.
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano,
salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426,
427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma,
433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma, del
codice di procedura civile puo’ essere concessa su istanza di
ciascuna parte.
3. L’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di
condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori
previsti dall’articolo 421, secondo comma, del codice di procedura
civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal
codice civile.
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito sommario di cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura
civile.
2. Quando la causa e’ giudicata in primo grado in composizione
collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il
giudice relatore. Il presidente puo’ delegare l’assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e’ competente la
corte di appello in primo grado il procedimento e’ regolato dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Art. 4
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza.
2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,
anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che
la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme
le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.
Art. 5
Sospensione dell’efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo’ essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e’ confermata,
entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1.
Capo II
Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6
Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e’
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e’ stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L’opposizione si propone altresi’ davanti al tribunale:
a) se per la violazione e’ prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e’ stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e’ stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
8. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all’opponente e all’autorita’ che ha emesso
l’ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorita’ che ha
emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L’autorita’ che ha emesso l’ordinanza puo’ avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo’ farsi
rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e’ proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l’illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’
annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche
limitatamente all’entita’ della sanzione dovuta, che e’ determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 7
Dell’opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e’ stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e’ altresi’
inammissibile se e’ stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche’ da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L’amministrazione resistente puo’ avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita’ dell’opponente. Non si applica l’articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina
l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore,
con le modalita’ di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non puo’ escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 8
Dell’opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall’articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Art. 9
Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le
controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste
dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell’articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un
titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di
recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo’ sospendere
l’efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita’ della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti
alla illegittimita’ della decisione di recupero, il giudice provvede
all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, se ad essa non sia stata gia’ deferita
la questione di validita’ dell’atto comunitario contestato. L’istanza
di sospensione non puo’ in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimita’ della decisione di recupero quando la
parte istante, pur avendone facolta’ perche’ individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 278
del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non
sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e’ stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il
giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e’ decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.
Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali
1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.
Art. 11
Delle controversie agrarie
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti
alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate
dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla
legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una
controversia nelle materie indicate dal comma 1 e’ tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dal funzionario dell’ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
delle parti e’ libera di adire l’autorita’ giudiziaria competente.
8. Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosita’,
il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i
quali, con l’instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall’origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la
morosita’.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore dell’affittuario, si applica l’articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’articolo
373 del codice di procedura civile, anche l’esecuzione di sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio pericolo per l’integrita’ economica dell’azienda o per
l’allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo’ avvenire solo al termine dell’annata
agraria durante la quale e’ stata emessa la sentenza che lo dispone.
Art. 12
Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E’ competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato.
Art. 13
Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di
riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all’estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e’ pubblicato nel
registro informatico dei protesti cambiari.
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione
degli onorari e dei diritti di avvocato
1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
Art. 15
Dell’opposizione a decreto di pagamento
di spese di giustizia
1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e’ proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale e’ competente il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e’
competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Il presidente puo’ chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E’ competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
nonche’ per i motivi di cui all’articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
4. Il ricorrente puo’ stare in giudizio personalmente.
5. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. L’allontanamento dal
territorio italiano non puo’ avere luogo fino alla pronuncia
sull’istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato
su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza. Il giudice decide sull’istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve
lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e’ rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell’Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l’autorita’ che ha disposto l’espulsione.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
4. Il ricorrente e’ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’, ove necessario,
da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato puo’
costituirsi fino alla prima udienza e puo’ stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e’ definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e’ competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento di cui e’ stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e’ competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e’ accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta’.
4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi
dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e’
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell’ipotesi prevista dall’articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai
sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa
secondo quanto previsto dall’articolo 5. Quando l’istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e’ rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l’accoglienza ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all’interessato e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato puo’ depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell’istruttoria e il giudice puo’ procedere anche d’ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’
accordata la protezione sussidiaria ed e’ comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
10. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 20
Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche’
agli altri provvedimenti dell’autorita’ amministrativa in materia
di diritto all’unita’ familiare
1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
Art. 21
Dell’opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
1. Le controversie previste dall’articolo 5 della legge 13 maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo 5,
comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere
proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all’articolo 3, secondo comma, della
medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo’
essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, il presidente del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo’
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l’udienza di comparizione e d’ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo’ assumere informazioni e disporre l’assunzione
di prove d’ufficio.
7. Il procedimento e’ esente dal contributo unificato e la
decisione non e’ soggetta a registrazione.
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita’, decadenza ed incompatibilita’ nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall’articolo 7, secondo comma, della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall’articolo 19 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall’articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e’ compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le
elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e’ compreso il capoluogo della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del
capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita’ deve essere proposto, a pena di inammissibilita’, entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e’ necessaria.
Il termine e’ di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio e’ immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche’
entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo nell’albo dell’ente.
7. Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale puo’ essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o
da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della
Repubblica, nonche’ dal prefetto quando ha promosso l’azione
d’ineleggibilita’.
8. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale
e’ sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all’articolo 702-quater decorre, per ogni
altro cittadino elettore o diretto interessato, dall’ultimo giorno
della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’albo
dell’ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti della meta’.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e’ immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero
al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e’ data al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilita’ e incompatibilita’ nelle
elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall’articolo 44 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede l’ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione o la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
degli eletti a norma dell’articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
5. L’ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato
proposto ricorso per cassazione, e’ immediatamente trasmessa in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell’ufficio elettorale
nazionale, per l’esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti alla meta’. La sentenza e’
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l’esecuzione al presidente dell’Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 24
Dell’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dall’articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
quando il ricorrente e’ lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d’iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e’ proposto, anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all’estero di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
4. Il ricorso e’ notificato, col relativo decreto di fissazione
d’udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta’ fatta eccezione per i
ricorsi dei cittadini residenti all’estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e’ comunicato
immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione
elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,
l’esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
1. Le controversie previste dall’articolo 4 del decreto-legge 22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Art. 26
Dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari
a carico dei notai
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello del distretto nel quale ha
sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell’articolo
158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’
competente la corte di appello nel cui distretto e’ ubicata la sede
della Commissione piu’ vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a
pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita’, entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento disciplinare e’ ammesso ricorso per cassazione nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo
360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento cautelare e’ ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
Art. 27
Dell’impugnazione delle deliberazioni
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
1. Le controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione collegiale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale dell’Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista
e’ iscritto od ove la elezione contestata si e’ svolta e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e’
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dal
presidente della corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell’Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell’incarico, non possono essere
nuovamente nominati.
4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
5. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ annullare, revocare o
modificare la deliberazione impugnata.
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n. 67, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, dai quali si puo’ presumere
l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al
convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell’azienda interessata.
5. Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo’
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione della discriminazione, il giudice puo’ ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e’ adottato sentito
l’ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta
reazione ad una precedente attivita’ del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita’ di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo’ ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell’ordinanza e’
data comunicazione nei casi previsti dall’articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall’articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198.
Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita’
1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello nel cui distretto si trova il
bene espropriato.
3. L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilita’, entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva
al decreto di esproprio. Il termine e’ di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero.
4. Il ricorso e’ notificato all’autorita’ espropriante, al
promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario del bene, ovvero
all’autorita’ espropriante e al proprietario del bene, se attore e’
il promotore dell’espropriazione. Il ricorso e’ notificato anche al
concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell’indennita’.
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione.
2. E’ competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
Capo IV
Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del
luogo dove ha residenza l’attore.
3. L’atto di citazione e’ notificato al coniuge e ai figli
dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e’
regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato
civile del comune dove e’ stato compilato l’atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Art. 32
Dell’opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E’ competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che
ha emesso il provvedimento opposto.
3. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione
degli usi civici
1. L’appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui
all’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e’ regolato dal
rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la
corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai
commissari regionali delle restanti regioni.
3. L’appello e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L’appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo’
essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente
all’impugnazione di questa.
5. L’atto di citazione e’ notificato a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e’ comunicata, a cura
della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Capo V
Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 22, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata
dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo’
essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «di cui all’articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 204-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre
opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) l’articolo 205 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 205.
(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.”.
7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che
ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere
fatta opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo
8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del
decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall’articolo
9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche’ le
controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e’ abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e’ abrogato.
14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo
12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego
di riabilitazione il debitore puo’ proporre opposizione.
L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e’ sostituita dalla
seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate;
d) il comma 5 e’ abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 28 e’ sostituito dal seguente: «28. Per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti
del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o
l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto
di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e’ affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli articoli 6 e 7, e’ ammesso ricorso all’autorita’ giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.»;
b) all’articolo 22, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
di cui all’articolo 21 puo’ essere presentato ricorso all’autorita’
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all’articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all’articolo 22, il comma 5 e’ abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e’ disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e’ sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero e’ ammesso
all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e’ altresi’ ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete. L’autorita’
che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all’articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e’ stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida e’ concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il termine per
la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e’ proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione
dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.»;
b) all’articolo 13, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8.
Avverso il decreto di espulsione puo’ essere presentato ricorso
all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l’articolo 13-bis e’ abrogato;
d) all’articolo 14, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero e’ ammesso
all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e’ altresi’ ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete. L’autorita’
che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e
di espulsione di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo’ essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche’ in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria e’
ammesso ricorso dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Il
ricorso e’ ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le controversie di
cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonche’ contro gli altri provvedimenti
dell’autorita’ amministrativa in materia di diritto all’unita’
familiare, l’interessato puo’ proporre opposizione all’autorita’
giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 20
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Chi e’ sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
puo’ proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell’articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 82, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita’ dal Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di
trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al
precedente comma, decorre dall’ultimo giorno dell’anzidetta
pubblicazione.» sono abrogate;
c) all’articolo 82, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il primo comma e’ abrogato;
b) all’articolo 7, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi
elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 7, il quarto comma e’ abrogato.
25. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, il primo comma e’ abrogato;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Le azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche’ al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita’ di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste
dal presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e’ abrogato.
26. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare
all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche’ al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”»;
c) il comma 4 e’ abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 44, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione,
ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita’ e di
compatibilita’, stabilite dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, si
applica l’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul
quale il presidente fissa, con decreto, l’udienza di discussione
della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
nominativi degli eletti a norma dell’articolo 24 della presente
legge.» sono abrogate;
c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre
impugnativa davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 42, il terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l’articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l’articolo 44 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine
al ricorso estremi di reato, promuove l’azione penale entro il
medesimo termine previsto per la proposizione dell’impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,
il comma 2, ultimo periodo, e’ sostituito dal seguente: «Si applica
l’articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla
corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito» sono abrogate;
b) all’articolo 158, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti
dall’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l’articolo 158-novies e’ sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all’articolo 158-decies, il comma 3 e’ abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 63, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 63, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall’articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 63, il terzo comma e’ abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e’ possibile ricorrere all’autorita’ giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all’articolo 44, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 44, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna
al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e’ punito ai sensi dell’articolo 388,
primo comma, del codice penale.»;
d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo
2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi’, l’articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo
2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi’, l’articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo
2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo
55-ter, e’ possibile ricorrere all’autorita’ giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 e’ sostituito dal
seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e’
punito con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre
anni.»;
d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l’articolo 55-sexies e’ abrogato.
37. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse puo’ impugnare innanzi all’autorita’
giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell’indennita’, la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo’ chiedere la
determinazione giudiziale dell’indennita’. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’autorita’
giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al
primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono
abrogati.
40. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 2 si puo’ proporre
opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,
aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in
controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente comma sono disciplinate
dall’articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli
dal 2 all’8.
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2011
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