La riforma del condominio diventa legge. La commissione Giustizia del Senato con voto praticamente unanime ha approvato in sede legislativa il progetto di legge così com’era stato modificato alla Camera. Il testo prevede, tra l’altro, il fatto che non si possa più vietare nei condomini la presenza di animali. Ma detta anche nuove regole per la figura dell’amministratore.

Queste le principali novità:

NO AD AMMINISTRATORE CONDANNATO – L’ amministratore resterà in carica due anni; dovrà avere requisiti di formazione e onorabilità, non dovrà essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Dovrà avere almeno il diploma di maturità, aver frequentato un apposito corso e, ove ciò sia richiesto dall’assemblea, stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi derivanti dal proprio operato. L’amministratore potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale. Dovrà indicare quanto chiede come compenso al momento della nomina. In caso di condomino ‘moroso’, l’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea e potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi così potranno agire in prima battuta sui ‘morosi’. Se la mora dura più di 6 mesi dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni

RISCALDAMENTO ‘LIBERO‘: Chi si vuole ‘staccare’ dall’impianto centralizzato potrà farlo senza dover attendere il benestare dell’assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale.

CALA IL QUORUM: Quorum più basso (dovrà essere pari alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei millesimi) per deliberare, ad esempio, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio. Uguale il quorum per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune. Stessa maggioranza anche per deliberare l’attivazione, a cura dell’amministratore e a spese dei condomini, di un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una password, per consultare e stampare in formato digitale i rendiconti mensili e gli altri documenti dell’assemblea. Basteranno i quattro quinti dei consensi, infine, per il cambio di destinazione d’uso dei locali comuni. Potranno impugnare le delibere assembleari, per annullarle, anche i condomini che si sono astenuti. Mediazione obbligatoria in caso di controversie.

CONDOMINI ‘APERTI’ AD ANIMALI: Non si potrà più vietare a nessuno di tenere animali in casa. Ma questi dovranno essere ‘domestici’.

NO A CONDOMINI ‘MOLESTI’: Maggior rigore contro chi arreca danni o disturba. Per chi viola il regolamento condominiale la sanzione è stata aggiornata: da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 200 euro. In caso di recidiva si arriva a 800 euro.

Animali. Il regolamento condominiale non potrà “vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Barriere architettoniche. Per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno.

Cambio destinazione d’uso locali comuni. Per decidere il cambio di destinazione d’uso basteranno i quattro quinti.

Repertorio dei condomini. Quello presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio è soppresso. L’Aula di Montecitorio ha approvato un emendamento della commissione Giustizia (sui cui il governo ha espresso parere favorevole) che ha soppresso l’articolo 25 del ddl di riforma. Contro si era già espressa la commissione Bilancio e lo stesso esecutivo, in quanto la norma prevederebbe oneri per le casse dello Stato.

Amministratore diplomato. Niente registro, ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Assicurazione e web. L’assemblea può disporre la creazione di un sito Internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L’amministratore, inoltre, all’atto della nomina dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.

 

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