È possibile esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti di condanna all’equariparazione previsti dall’art. 3 della l. 24 marzo 2001 n. 89. Nonostante l’articolo 3 cit. richiami il procedimento in camera di consiglio tramite rinvio agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, la cui caratteristica è notoriamente la inidoneità al passaggio in giudicato a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus, non può recarsi in dubbio che d’altra parte, sulla base del comma 6 dell’articolo 3 della L. 89/2001, che stabilisce che il decreto è ricorribile solo per Cassazione e che esso è immediatamente esecutivo, tale provvedimento sia assimilato a ogni altro titolo di provvedimento idoneo ad assumere la forza e la efficacia di giudicato e risulti, nelle more della impugnabilità con rimedi non straordinari, munito di esecutività.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 24/02/2011, n. 359
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