Il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., in quanto tradotto in una norma penale a più fattispecie, non costituisce un reato a consumazione anticipata, per cui nelle ipotesi in cui il reato sia commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all’altro costituisce non già un mero post factum, bensì un’ulteriore modalità di commissione del delitto previsto e punito dall’art. 648 bis c.p. La circostanza siffatta acquista particolare rilievo ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato, in quanto, stante la fungibilità del denaro, non bisogna avere riguardo al termine di versamento della relativa provvista, poiché essa non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un conto corrente alimentato da una molteplicità di versamenti.

Cass. pen. Sez. II, 07/01/2011, n. 546

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