Non ricorre ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, che, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, acquistato con il denaro ricevuto dalla donazione paterna e materna, destinato a casa familiare. Tale comportamento si risolve in una presa d’atto, da parte della figlia, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale e quindi nel sopravvenire di una condizione tale da render incompatibile la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell’abitazione acquistata con il denaro ricevuto in donazione.
Cassazione civile sez. II, n. 7487 del 31 marzo 2011
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