La responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da Hiv e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.
Trib. Ancona Sez. II, 27/01/2010
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