In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha cassato con rinvio la decisione dei giudici del merito, che avevano riconosciuto ad una donna il risarcimento dei danni riportati in seguito ad una caduta occorsa in un vialetto condominiale, atteso che, a detta della Corte, i giudici si erano limitati a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto in questione scarsamente illuminato, ma non avevano in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse un’insidia non superabile con l’ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato)
Cassazione Civile sez II n. 25772 del 10/12/2009
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