Ai fini dell’avvio della procedura di convocazione del consiglio dell’ordine per l’indizione delle elezioni è sufficiente dare prova dell’avvenuta comunicazione attraverso le forme di pubblicità contemplate dalla legge.
Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2012, n. 2924
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f.
Dott. LUPI Fernando – Presidente Sez.
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6644/2011 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBORTY 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRASCA –
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DGDF LEGAL, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato NOBILE CARLANTONIO, per procura speciale del notaio Dott. Giovanni Piaciteli di Frosinone, rep. 67632 del 08/03/2011, in atti;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la decisione n. 127/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato A.A.;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
L’avvocato A.A., iscritto nell’albo degli avvocati di Frosinone, ha proposto reclamo avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’ordine per il biennio 2010 – 2011 svoltesi il primo febbraio 2010 ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382, art. 3, comma 1, terzo periodo, per non aver detto Consiglio ottemperato all’obbligo di comunicare, entro dieci giorni dall’Assemblea, l’avviso di convocazione per le elezioni forensi “mediante annuncio sul sito internet dell’Ordine Nazionale” così come previsto dalla circolare n. 1 C – 2008 del 2 gennaio 2008 dei C.N.F..
Il Consiglio resisteva al reclamo deducendo di aver eseguito tutti gli incombenti previsti – pubblicazione della convocazione dell’assemblea sui giornali locali, affissione manifesti nelle aule degli uffici giudiziari del circondario, invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea al C.N.F. all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato; rilevava peraltro che, ove fosse stato considerato omesso il lamentato adempimento, l’omissione tuttavia costituiva una mera irregolarità, non sanzionata dalla nullità delle elezioni, inidonea ad inficiare il risultato elettorale, perchè non incidente sostanzialmente sul diritto di elettorato.
Il Consiglio Nazionale Forense, rilevato che non erano contestati l’invio dell’avviso di convocazione di assemblea elettorale a tutti gli iscritti, la pubblicazione di essa sui giornali locali e l’affissione della stessa alle aule degli uffici giudiziari del circondario, e che il Consiglio dell’Ordine aveva allegato la copia dell’e – mail contenente l’avviso di convocazione dell’Assemblea, trasmesso all’indirizzo di posta elettronica (OMISSIS), e ritenuto comunque che quest’ultimo adempimento non è previsto a pena di nullità o annullamento delle operazioni elettorali sia perchè l’onere del Consiglio dell’Ordine è di richiederne la trasmissione al competente ufficio, non di eseguirlo, sia perchè in materia elettorale vige il principio di “strumentante delle forme in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto”, ha respinto il reclamo ribadendo che anche a voler ravvisare l’irregolarità della mancata pubblicazione della convocazione sul sito del Consiglio Nazionale, essa non avrebbe potuto avere nessuna incidenza sulla partecipazione democratica e sulla sincerità e libertà del voto espresso dall’assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, tant’è che avevano partecipato al voto un numero di elettori superiore al quorum richiesto per la validità dell’assemblea in seconda convocazione (un quarto degli iscritti).
Ricorre per cassazione L’avv. A.A..
Il Consiglio dell’Ordine non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Mancato rilievo della censura relativa all’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione degli iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale ordinario di Frosinone per le elezioni forensi. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Il Consiglio ha travisato i fatti e perciò non ha specificatamente motivato sulla lamentata omessa richiesta, da parte del Consiglio, di pubblicazione nel sito internet dell’Ordine Nazionale dell’avviso di convocazione per le elezioni forensi. Il rilievo secondo cui non è contestato che l’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale ha avuto il contenuto prescritto dal D.Lgs. n. 382 del 1944, art. 3, e che è stato inviato a tutti gli iscritti, che ne è stata effettuata la pubblicazione sui quotidiani locali e che lo stesso è stato affisso nelle aule degli uffici giudiziari del circondario, sì che secondo il Consiglio il ricorrente si duole soltanto che tale avviso non è stato pubblicato anche sul sito dell’Ordine nazionale, confligge con le chiare espressioni del reclamante che nel reclamo, nella memoria integrativa e in sede di discussione aveva specificato che lamentava l’omessa comunicazione da parte dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone al Consiglio Nazionale Forense dell’avviso di convocazione per le elezioni forensi per la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine Nazionale, operazione logicamente preliminare alla pubblicazione sul sito.
Il motivo è infondato.
La decisione impugnata, dopo aver riassunto (pag.2, IV cpv.) la difesa del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Frosinone secondo cui aveva eseguito tutti gli incombenti previsti dalla legge (pubblicazione della convocazione dell’assemblea…. invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea al CNF, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella circolare del CNF n. 1 – C – 2008 del 2.1.2008)” ha esaminato – pag. 4 III cpv. – la “copia della mail di trasmissione dell’avviso di convocazione dell’assemblea all’indirizzo di posta elettronica (OMISSIS)”, trasmessa in conformità alle modalità indicate dallo stesso C.N.F. nella precitata circolare e quindi ha concluso che il Consiglio dell’Ordine “ha svolto tutte le attività che la norma richiede ai consigli territoriali”.
La decisione è immune da vizi logici e giuridici.
Infatti L’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale, come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, dispone:” L’assemblea per L’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve esser dato altresì l’avviso, entro il predetto termine, sul sito internet dell’ordine nazionale. E’ posto a carico dell’Ordine di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni”.
Quindi la correlata circolare esplicativa stabilisce: “Con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 382 del 1944, art. 3, “Norme sui consigli degli Ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali”, Vi ricordo che ciascun ordine forense è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni dall’Assemblea, dell’avviso di convocazione per le elezioni forensi “mediante avviso sul sito Internet dell’Ordine Nazionale”.
A tal fine il Consiglio ha predisposto sul sito (OMISSIS) una apposita area nella quale raccogliere tutti gli avvisi di convocazione. Confidando in un celere adempimento vi comunico che gli avvisi su supporto elettronico possono essere comunicati al sig. G.E. trasmettendo copia all’indirizzo di posta elettronica (OMISSIS)”.
Dunque correttamente il C.N.F. ha respinto il reclamo, ampiamente motivando sul punto, concernente la doglianza, contenuta nel medesimo, secondo cui “non è stato ottemperato all’obbligo da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone di dare comunicazione entro dieci giorni dall’assemblea dell’avviso di convocazione per le elezioni forensi “mediante annuncio sul sito internet dell’Ordine nazionale”, così come previsto anche dalla circolare n. 1 – C – 2008 del 2-1-2008 del Consiglio Nazinale forense”. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce: “Falsità del presupposto relativo alla prova dell’effettivo invio della comunicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni forensi.
Eccesso di potere per falsità del presupposto. Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e/o falsa applicazione del DLgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, e lamenta che il C.N.F. nell’affermare che il C.O.A. ha svolto le attività richieste ai Consigli territoriali avendo inviato copia della mail trasmessa ai sig. G.E., è fondata su presupposto falso ed erroneo. Infatti nella memoria del 13 aprile 2010, il reclamante aveva osservato che il CO.A. non aveva comunque ottemperato all’onere di dare la prova dell’effettivo invio della comunicazione perchè il report della posta elettronica prodotto è a tal fine inidoneo per via dei difetti tecnici mentre soltanto la posta elettronica certificata è idonea a fornire tale prova. Inoltre, aveva aggiunto nella memoria, mancava la prova dell’effettiva convocazione dell’assemblea per le elezioni per il biennio 2010/2011 che si presume essere stata inviata tramite e – mail.
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti, ribadito che il procedimento dinanzi ai consigli nazionali dei professionisti disciplinato dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 6, ha natura giurisdizionale, va riaffermato il divieto di introdurre con le memorie illustrative profili di impugnazione nuovi rispetto a quelli contenuti nel reclamo e perciò sia la questione sul valore probatorio del report di invio di posta elettronica da parte del Consiglio dell’ordine al C.N.F., sia la questione dell’invio per e-mail dell’avviso agli iscritti, non dovevano esser esaminate dal C.N.F. perchè inammissibili.
3.- Con il terzo motivo lamenta: “Erronea interpretazione della prescrizione relativa alla pubblicazione nel sito Internet dell’Ordine Nazionale dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli iscritti nell’Albo degli Avvocati. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 3, (art. 360 c.p.c., comma 1)” in quanto questo avviso è volto a superare le eventuali carenze di comunicazione delle altre forme di avviso della convocazione, tutte prive di certezza sull’effettiva conoscenza da parte dei destinatari, mentre il sito internet è liberamente accessibile, da tutti conoscibile e legalmente efficace e quindi tale adempimento è condizione di validità del procedimento elettorale, non rilevando l’eventuale imputabilità a terzi della mancata pubblicazione, così come non rileva che la nullità della notifica della citazione sia imputabile all’ufficiale giudiziario ai fini della nullità della medesima, con rimessione al primo giudice del procedimento. Inoltre la perentorietà della disposizione normativa che impone L’annuncio sul sito internet è analoga a quella prescritta dall’art. 490 c.p.c., come modificato dalla L. n. 80 del 2005, che ha integrato anche le modalità dell’avviso di convocazione degli iscritti ad ordini e collegi professionali di cui al D.Lgs.Lgt. cit., art. 3.
La censura è inammissibile per mancanza di correlazione con la ratio decidendi della decisione del C.N.F..
Ed infatti – pag. 4, 3^ cpv. – il C.N.F. dopo aver premesso: “..va rilevato che non è contestato – nel reclamo – che l’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale.. sia stato inviato a tutti gli iscritti, che ne sia stata effettuata pubblicazione sui quotidiani locali e che lo stesso sia stato affisso nelle aule degli uffici giudiziari del circondario. Il ricorrente, soltanto si duole che tale avviso non sia stato anche pubblicato sul sito dell’Ordine nazionale”, ha affermato: “in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentante delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto”.
Pertanto, non avendo il reclamante lamentato L’osservanza da parte del Consiglio dell’Ordine delle prescrizioni sulle modalità di convocazione degli iscritti indicate nel secondo cpv. dell’art. 3, D.Lgs.Lgt, cit., il C.N.F. ha ritenuto valida la costituzione dell’assemblea per le elezioni per il biennio 2010-2011 stante L’osservanza delle altre modalità prescritte per L’atto procedimentale della convocazione, con conseguente raggiungimento dello scopo – consentire la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto – a cui anche la prescrizione contenuta nel terzo cpv. della stessa norma (annuncio sul sito internet) è preordinata ma che, a differenza dell’invio per posta elettronica agli iscritti, non richiede di essere certificata perchè la certificazione è requisito di prova proprio degli atti tipici di comunicazione o notificazione, mentre se lo scopo di una modalità di comunicazione di una convocazione è la divulgazione della notizia – come per L’ipotesi disciplinata dal IV cpv. della norma in esame secondo cui:
“Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive”, ricorrente nella fattispecie come desumibile dal successivo motivo di impugnazione secondo il quale “gli avvocati aventi diritto erano 943 – la relativa prova può esser offerta anche con altri mezzi, la cui presunzione di veridicità può esser desunta dall’affidabilità e qualità degli autori della trasmissione stessa.
4.- Con il quarto motivo deduce: “Erronea interpretazione degli effetti della mancata pubblicazione dell’avviso di convocazione delle elezioni forensi per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale ordinario di Frosinone – Eccesso di potere per sviamento-Mancata considerazione della c.d. “prova di resistenza” – Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” per avere il C.N.F. ritenuto che anche a voler considerare mancante la pubblicazione della convocazione per le elezioni sul sito internet, L’omissione non inficiava il risultato elettorale in quanto il numero dei partecipanti era superiore al quorum richiesto per la validità dell’assemblea in seconda convocazione – un quarto degli iscritti – in tal modo sviando il criterio della c.d. prova di resistenza come lamentato con la memoria del 13 aprile 2010 in cui era stata evidenziata l’influenza sostanziale dell’omissione di comunicazione sul risultato elettorale stante la scarsa partecipazione degli aventi diritto – 569 su 943, e cioè il 39,6% in meno – le cui assenze, così come le scarse candidature, era ipotizzabile attribuire alla mancata pubblicità e comunicazione.
La censura è infondata.
Ed infatti il C.N.F. dopo aver correttamente individuato la ratio delle modalità di convocazione dell’assemblea nella finalità di consentire a tutti gli iscritti di parteciparvi, e dopo aver evidenziato che questo scopo era stato raggiunto non essendovi contestazione sull’esecuzione da parte del Consiglio dell’Ordine del disposto di cui al secondo periodo dell’art. 3 D.Lgs.Lgt. – avviso almeno dieci giorni prima per posta prioritaria, telefax e posta elettronica certificata – ha escluso la rilevanza dell’eventuale omissione dell’inserzione della convocazione sul sito internet sia per la conseguente non essenzialità di questa ulteriore modalità diffusiva della convocazione, sia per l’ampia partecipazione all’assemblea in numero superiore ai quorum prescritti per la validità della sua costituzione dalla disposizione di chiusura dell’art. 3 del più volte citato D.Lgs.Lgt., fase su cui incide L’osservanza delle modalità di convocazione essendo funzionale all’esercizio del diritto di voto degli iscritti.
5.- Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo il Consiglio dell’Ordine espletato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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