È dichiarata la manifesta inammissibilità della q.l.c. dell’art. 4, comma 2, l. 8 febbraio 2006 n. 54 sollevata – nella parte in cui estende le disposizioni della medesima legge anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati – in riferimento agli art. 3, 24 e 25 cost., poiché il giudice “a quo” si limita a indicare le varie alternative esegetiche possibili, senza precisare quale sia la soluzione cui intende aderire.
Corte costituzionale, 30 maggio 2008 , n. 185
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