In tema di procedimento concernente i minori, il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione. In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell’imputato minorenne, superabile attraverso l’impegno in un progetto di vita socialmente integrato. La relativa valutazione va fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell’indicato giudizio.

Cassazione penale , sez. II, 19 marzo 2008 , n. 15090

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