Gli enti previdenziali privatizzati – nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge – possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, provvedimenti (quale, nella specie, l’art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla delibera del 28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi dell’art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/95, ed approvata dai ministeri vigilanti), che – fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione – introducono la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per gli iscritti, ed – in coerenza con la stessa facoltà di opzione, che comporta l’ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi legittimamente versati – stabiliscono la regola della non restituibilità dei contributi medesimi – tacitamente abrogando la previsione in senso contrario, affatto eccezionale, di precedente disposizione di legge (quale, nella specie, l’art. 21 l. n. 576/80, Riforma del sistema previdenziale forense) – in quanto ne risulta, da un lato, il rispetto dei limiti all’autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento, che gli enti sono abilitati ad adottare, ed il principio del pro rata) – dal quale dipende la idoneità dei loro atti di delegificazione a realizzare l’effetto perseguito (abrogazione, appunto, o deroga di disposizioni di legge) – e non ne derivano, dall’altro, lesioni di diritti quesiti, né di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.
Cassazione civile , sez. lav., 16 novembre 2009 , n. 24202
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