E’ dunque arrivato il momento di porre fine all’assurda disparità di trattamento da sempre subita da parte dei dipendenti della scuola statale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, nel settore privato, come nel pubblico.
D’altra parte, ad imporre il superamento di questa situazione, è stato l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, siglato nel 1999 -cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE- che ha stabilito, alla clausola 5, che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l’abuso nellasuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In esecuzione di questa direttiva, infatti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, il D.Lgs. 368/2001, che venne a riformare la disciplina del lavoro a termine, ha previsto che il termine del contratto puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, e in ogni caso per una sola volta e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. In analoga direzione, l’art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, richiamando il D.lgs.vo 368/01, ha consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Al contrario, per il personale docente e ATA della scuola statale, è rimasta in vigore la normativa speciale di cui alla legge 124/1999, che consente la reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per coprire posti in organico, con la possibilità di rinnovare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità per un numero di volte indeterminato, in netto contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria del 1999.
Una significativa svolta è stata data di recente dalla giurisprudenza, la quale, ormai con una certa costanza, sta dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione, condannando al contempo la stessa a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito dai precari, individuato nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato (Vedi Tribunale di Alba, 8 novembre 2010, seguito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 17454 del 10 novembre 2010).
Di particolare rilevanza è stata, poi, la sentenza del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro-, che si è spinto a decretare la trasformazione automatica di un contratto di una docente che per ben sei volte era stata assunta a inizio anno e poi licenziata alla fine delle lezioni, da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Tutto ciò, si noti bene, in coerenza con quanto già statuito dalla Cassazione, secondo cui: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6328 del 16 marzo 2010).
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