Ciascun proprietario ha il potere di esercitare sulla cosa comune tutte le facoltà che gli derivano dal suo diritto di comproprietà e, pertanto, a nulla egli può essere tenuto per l’esercizio dei poteri che risultano compresi nel suo diritto. Tuttavia, solo ove non sia possibile o ragionevole l’uso promiscuo della cosa comune e questa non sia tale da permettere neppure un’approssimativa divisione del suo godimento tra i vari partecipanti alla comunione, sorge la esigenza di ricorrere al godimento cd. indiretto, tale poiché tendente a sopperire alla impossibilità di procedere ad una conveniente utilizzazione diretta della cosa da parte dei vari comproprietari.

Trib. Roma Sez. VIII, 04/07/2011

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