In tema di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della l. 12 aprile 1968 n. 482, qualora il lavoratore sia stato adibito (in violazione dell’art. 20 l. cit.) a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute, le assenze derivanti da malattie collegate con lo stato di invalidità non potranno essere computate nel periodo di comporto, dal momento che in questo caso l’impossibilità della prestazione è riconducibile alla violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore.
Cass. Civile Sez. lavoro 29 agosto 2011, n. 17720
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