Allorquando con il ricorso per decreto ingiuntivo viene chiesto il riconoscimento di un credito in difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria e venga successivamente proposta l’opposizione da parte dell’ingiunto con la deduzione, fra l’altro, dell’emissione del decreto nonostante quel difetto (per tutto o parte del credito), nel giudizio a cognizione piena che viene introdotto formalmente con l’opposizione, la domanda giudiziale oggetto della cognizione del giudice dell’opposizione, a parte l’eventualità che lo stesso opponente introduca a sua volta in via riconvenzionale domande ed a parte l’eventualità che a sua volta ne introduca lo stesso opposto, è individuata automaticamente in quanto è stato richiesto, sia pure parzialmente o totalmente con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l’opposizione determina l’insorgenza del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo e nel relativo giudizio l’opposto è attore in senso sostanziale e l’opponente è convenuto in senso sostanziale. Pertanto, il fatto che il creditore si limiti a chiedere il rigetto dell’opposizione non restringe la cognizione del giudice dell’opposizione al solo controllo sulla legittimità o meno dell’emissione per il credito a titolo di danno. Introdotta l’opposizione, il controllo si estende automaticamente sulla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella proposta in appello che chiede di pronunciarsi sulla debenza della somma.
Cassazione civile sez. III del 5/01/2010 n.28
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