In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che abbia assegnato al creditore opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario pari a 60 giorni deve, a pena di improcedibilità dell’opposizione, costituirsi entro 5 giorni decorrenti dalla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, ovvero in un termine pari alla metà di quello di costituzione ordinario. La regola, infatti, espressa dall’art. 165, comma 1, c.p.c., secondo cui deve sussistere uno stretto legame tra i termini di comparizione e quelli di costituzione al fine di rendere coerente il sistema nei procedimenti che esigono una pronta trattazione, è espressione di un principio generale di razionalità ed uniformità che deve, dunque, considerarsi applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.. L’abbreviazione, pertanto, del termine di costituzione dell’opponente è una conseguenza automatica del fatto che all’opposto sia stato concesso un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, risultando del tutto irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole dell’opponente o da un mero errore materiale nel calcolo dello stesso. Invero, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto risultano sempre dimezzati rispetto a quelli ordinari per il solo fatto che è stata proposta l’opposizione in parola, atteso che l’art. 645 c.p.c. prevede espressamente che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. La tardiva costituzione dell’opponente deve, dunque, essere equiparata alla sua mancata costituzione con la conseguente improcedibilità dell’opposizione. (In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuto privo di fondamento il ricorso promosso dal ricorrente avverso la sentenza gravata che, stante quanto suesposto, aveva correttamente dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo a causa della tardiva costituzione dell’opponente nei termini dimezzati in virtù dell’abbreviazione dei termini di comparizione concessi all’opposto, ritenendo irrilevante l’eccezione sollevata in merito al fatto che tali termini fossero frutto di un mero errore materiale nel calcolo degli stessi e non di una consapevole scelta dell’opponente).
Cass. civ. Sez. Unite, 09/09/2010, n. 19246
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