Il programma per elaboratore (software) è tutelato, al pari delle altre opere dell’ingegno, solo se originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti, che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano formulate ed organizzate in modo autonomo e personale (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che aveva accertato — anche sulla scorta di una c.t.u. — l’originalità di un programma per elaboratore, individuandola — rispetto ad altri programmi simili, perché volti a risolvere la medesima esigenza applicativa — nell’adattamento dell’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico di riferimento, nella specie il controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi).
Cassazione civile , sez. I, 12 gennaio 2007 , n. 581
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