Nell’azione “finium regundorum” i proprietari di due fondi vicini devono entrambi farsi carico dell’onere della prova, in quanto la natura dell’azione mette l’attore e il convenuto sullo stesso piano, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice – svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur” – ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali.

Cassazione civile , sez. II, 11 marzo 2009 , n. 5881

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