In tema di danni provocati dalla struttura originaria della cosa locata, poiché l’art. 1575 c.c. impone al locatore di consegnare al conduttore il bene in buono stato di manutenzione, conservandolo in condizioni che lo rendano idoneo all’uso convenuto, grava sul proprietario una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo con una prova contraria che dimostri l’imputabilità dell’evento al caso fortuito oppure al fatto illecito del terzo (nella specie, al Corte ha accolto il ricorso degli inquilini di uno stabile in cui l’acqua fornita agli appartamenti era risultata non potabile: tra i residenti, fra l’altro, si erano verificati alcuni casi di infezioni gastro-intestinali dovuti alla contaminazione batterica; la zona “inquinante” era al di fuori del controllo e della custodia dei locatari e, dunque, il dovere di manutenzione era rimasto in capo al locatore che avrebbe dovuto provare il caso fortuito).
Cassazione civile , sez. III, 13 maggio 2008 , n. 11903
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