In riferimento alle nota di credito, non può non segnalarsene il carattere inequivocabile di “prova scritta” del credito ex art. 634 c.p.c., che, richiamando il precedente art. 633 c.p.c., espressamente considera prove scritte idonee ai sensi di quest’ultima norma “… le … promesse unilaterali per scrittura privata ….”.
Quanto appena detto, comunque, è in linea con la ratio del procedimento d’ingiunzione ex artt. 633 e ss. c.p.c., che è permeato da quel noto un “allargamento della portata probatoria” (l’espressione è di Mandrioli, Diritto process. civ., Torino, 2003, vol III, 20) di cui è espressione il seguente pronunciato di legittimità:
”Costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Cass., sez. lav., 09-10-2000, n. 13429).
di Giorgio Vanacore – avvocato in Napoli
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