A norma dell’art. 43, comma 3° della L.F., l’interruzione del processo è una conseguenza automatica della dichiarazione di fallimento di una delle parti in causa. A fronte dell’operatività di tale effetto automatico, conseguente all’apertura del fallimento, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla data della legale conoscenza che dell’evento interruttivo abbia avuto la parte interessata alla prosecuzione. La parte che eccepisce l’estinzione del processo, per tardiva riassunzione può, comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell’evento si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell’evento medesimo.
Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 28/03/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 73475/2012 promossa da:
D. R. (C.F. ….), con il patrocinio dell’avv. ALESSANDRO JACOPO GALLEANI, elettivamente domiciliato in PIAZZA OBERDAN, 4 20129 MILANO presso il difensore;
ATTORE OPPONENTE
contro
SOCRATE MEDICAL SRL (C.F. 13341680158) oggi FALLIMENTO ESSEMMEDI SRL IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell’avv. MARIO ADINOLFI, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 1 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dal verbale di udienza dell’11.3.2014 riportandosi agli atti introduttivi
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La srl SOCRATE MEDICAL ha ottenuto il 23.7.2012 decreto ingiuntivo per l’importo di euro 1.250.000,00, oltre accessori, nei confronti di D. R., azionando pretese a suo dire derivanti da accordo sottoscritto tra la srl e il R. il 29.2.2012, accordo prevedente l’ingresso del R. nella compagine sociale “a fronte di un versamento della complessiva somma di euro 1.250.000,00”.
Il R., con atto notificato il 25.10.2012, ha proposto opposizione avverso il decreto svolgendo anche domande relative alla invalidità della scrittura azionata ex adverso in sede monitoria. Alla prima udienza del 17.4.2013 la difesa dell’opponente ha preso “atto del deposito in data 12.4.2013 da parte dei difensori della fase monitoria della sentenza del Tribunale di Milano 29.3.2013 dichiarativa del fallimento della srl opposta e chiede quindi dichiararsi l’interruzione del giudizio”: il giudizio dichiarato quindi interrotto dal g.i. in tale udienza è stato poi riassunto dall’opponente con ricorso depositato il 9.7.2013 e notificato al FALLIMENTO il 25.7.2013 unitamente al decreto di fissazione d’udienza.
Il FALLIMENTO nel costituirsi a seguito della riassunzione ha in primo luogo eccepito la estinzione del processo per tardività della riassunzione, eseguita dalla controparte -a mezzo del deposito del relativo ricorso- solo il 9.7.2013, quando il termine trimestrale di riassunzione ex art.305 cpc era ormai decorso, tale termine dovendo calcolarsi, sempre secondo la difesa del FALLIMENTO, a partire dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel Registro delle Imprese, e, quindi, nel caso di specie, a partire dal 2.4.2013 e non già dalla successiva data dell’udienza nella quale il g.i. ha dato atto dell’intervenuto fallimento.
Su tale eccezione le parti hanno poi scambiato scritti difensivi autorizzati dal g.i., il quale all’udienza dell’11.3.2014 ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni, “rilevata la ricorrenza di questione preliminare potenzialmente dirimente”: le difese hanno quindi precisato le conclusioni in riferimento ai rispettivi atti introduttivi, riportandosi alle memorie già depositate e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All’esito dello specifico contraddittorio svoltosi sulla eccezione preliminare reputa il Tribunale che la stessa sia infondata.
Al riguardo va infatti considerato che:
– l’art. 43 LF terzo comma nel testo vigente (“L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”) configura l’interruzione del processo quale conseguenza “automatica” della dichiarazione di fallimento di una delle parti, così elidendo, per lo specifico caso di interruzione rappresentato dal fallimento, la disciplina generale disegnata dall’art.300 cpc quanto alla rilevanza endoprocessuale dell’evento interruttivo solo a seguito di dichiarazione in udienza ovvero di notifica alle altre parti ad opera del difensore costituito;
– la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina ricavabile dal combinato disposto degli artt. 43 LF e 305 cpc è stata affermata da un condivisibile orientamento di legittimità, ispirato da varie pronunce della Corte costituzionale, orientamento secondo il quale:
“In riferimento all’effetto interruttivo automatico conseguente all’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l’estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell’evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell’evento medesimo” (così, da ultimo, Cass. n. 5650/2013, la cui motivazione si rifà ai numerosi precedenti di legittimità e alle pronunce della Corte Costituzionale, citando in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n.17/2010);
– secondo la prospettazione del FALLIMENTO opposto, la data di legale conoscenza dell’apertura del fallimento andrebbe peraltro individuata, anche per la parte diversa da quella fallita, nella data di iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel Registro delle imprese, posto che, ai sensi del terzo comma dell’art.16 LF, “gli effetti” di tale sentenza “nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese” (registro al quale il cancelliere, il giorno successivo al deposito, deve trasmettere estratto della sentenza);
– tale conclusione dell’opposto (conforme all’orientamento di merito citato dal FALLIMENTO, cfr. la sentenza 4.11.2010 del Tribunale di Roma nel proc. n. rg 64099/2007) non pare condivisibile al Tribunale.
Al riguardo va infatti osservato:
– che di per sé la norma ex art. 16 LF può essere riferita ai soli effetti per così dire concorsuali della sentenza dichiarativa di fallimento, senza che dal tenore e dalla collocazione di tale norma debba necessariamente trarsi anche la rilevanza endoprocessuale della iscrizione nel Registro delle imprese ricostruita dall’opposto;
– che tale interpretazione della disciplina fallimentare trova conferma nell’analogo orientamento della Corte di cassazione in tema di irrilevanza endoprocessuale della presunzione ex art.2193 cc di conoscenza in capo ai terzi dei fatti iscritti nel Registro delle imprese, orientamento espresso, a composizione di un precedente contrasto, in particolare nella sentenza delle sezioni unite n. 19509/2010,
— la cui massima recita: “In tema di fusione per incorporazione, realizzata prima dell’entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., l’impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso”,
— precisandosi poi in motivazione: “si impone un attento bilanciamento tra le esigenze del soggetto che intenda impugnare la decisione sfavorevole e quelle del soggetto protagonista di una vicenda modificatrice della capacità di stare in giudizio, dallo stesso voluta e non immediatamente percepibile sulla base degli atti del processo. Non appare da questo punto di vista ragionevole gravare la parte interessata all’impugnazione dell’onere di una permanente consultazione del registro delle imprese al solo fine di consentirle la semplice gestione del processo.”, orientamento poi seguito anche dalle conformi pronunce della Cassazione n 266/2011 e n.22056/2013;
– che, in particolare, le considerazioni delle Sezioni unite quanto alla necessità di un bilanciamento degli interessi delle contrapposte parti processuali sono applicabili anche al caso in esame, nel quale la interpretazione proposta dal FALLIMENTO opposto comporterebbe, ove seguita, in sostanza un permanente onere di consultazione del Registro delle imprese in capo ad ogni parte processuale onde verificare il sopraggiungere o meno di pronunce dichiarative del fallimento della controparte, e ciò a prescindere dal comportamento del difensore costituito della stessa controparte, il tutto a pena del maturare di decadenza dalla facoltà di tempestiva riassunzione del processo: onere che, ad avviso del Tribunale, verrebbe a contrastare con il precetto costituzionale in tema di “giusto processo” e con l’esigenza di effettività e pienezza del contraddittorio da tale precetto presupposto;
– che, dunque, partendo dall’orientamento di legittimità più sopra citato e riassunto nella motivazione della sentenza di legittimità n.5650/2013, nell’ambito di tale orientamento la conoscenza legale dell’evento interruttivo in capo alla parte interessata alla riassunzione debba intendersi in senso processualcivilistico con riferimento (non alla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese ma) alla data nella quale l’intervenuto fallimento sia stato portato a conoscenza di tale parte ad opera della controparte a mezzo di dichiarazione in udienza ovvero di atto notificato.
Per quanto fin qui detto l’eccezione di estinzione del processo svolta dal FALLIMENTO opposto va quindi rigettata, posto che la riassunzione è avvenuta il 9.7.2013 con il deposito del relativo ricorso (cfr. quanto alla sufficienza del deposito del ricorso, da ultimo ad es. Cass. n.21869/2013) e, dunque, entro il termine di tre mesi dalla data dell’udienza del 17.4.2013, nella quale l’opponente ha preso contezza del deposito nel procedimento dell’atto dei difensori della fase monitoria contenente notizia dell’intervenuto fallimento, così indiscutibilmente prendendo conoscenza dell’evento interruttivo.
Al rigetto della eccezione preliminare consegue la prosecuzione del giudizio, per la quale si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l’eccezione di estinzione di cui alla conclusione preliminare del FALLIMENTO opposto;
2. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Milano, 27 marzo 2014.
Deposito 28 marzo 2014
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