Non ha diritto al risarcimento chi lamenta un danno per essere caduto a terra dopo aver inciampato nel guinzaglio a laccio di un cane se non prova il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo (nella specie, respinta la domanda avanzata in primo grado da una signora caduta rovinosamente al suolo per colpa, a suo dire, di un mastino che l’avrebbe avvinta alle gambe con il suo lungo guinzaglio. Secondo la Corte, l’attrice non aveva assolto l’onere probatorio, non avendo dimostrato che il cane si era mosso. Nessun teste, in particolare, aveva confermato la circostanza di uno sgambetto da parte del guinzaglio scosso dall’animale).
Cassazione civile , sez. III, 20 aprile 2009 , n. 9350
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