Nel reato di bancarotta fallimentare, la data di consumazione del reato deve farsi coincidere con il momento della dichiarazione del fallimento, ovvero dello stato di insolvenza e non invece con il verificarsi dei singoli comportamenti posti in essere in precedenza. Detta declaratoria è elemento costitutivo del reato e non condiziona la punibilità, per cui la decorrenza del termine di prescrizione inizia da tale momento.
Cass. civ. Sez. V, 17/11/2015, n. 45665
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