È meritevole di censura la decisione del giudice del merito di non ammissione della prova testimoniale ex art. 621 c.p.c., nelle ipotesi ivi consentite, sul rilievo della ritenuta insuperabile necessità di provare con certezza la data del pagamento dell’acquisto del bene da parte dell’opponente; tale data è, invero, irrilevante ai fini del decidere, in quanto il pagamento di regola non incide sul perfezionarsi dell’acquisto della proprietà.
Cass. civ. Sez. I, 09/11/2016, n. 22834
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore avv. B.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Aguglia (C.F. GGLNRC56D24G273G) ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Gaetano Severini in Roma, Via Sant’Alberto Magno n. 9;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;
– intimato –
avverso il decreto n. 2813/2006 del Tribunale di Palermo depositata il 3 giugno 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in poi semplicemente (OMISSIS)) per il mancato riconoscimento del suo diritto di proprietà su un macchinario inventariato dal curatore perchè rinvenuto in un locale appartenente alla società fallita. I giudici di primo grado hanno ritenuto (per quanto ancora rileva) che l’opponente non avesse provato con documenti aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento il proprio acquisto dalla Comau s.r.l., perchè presentavano tale requisito soltanto documenti comprovanti la concessione di un finanziamento regionale per l’acquisto del macchinario, ma non anche l’acquisto e il pagamento del bene, e che la prova testimoniale era: irrilevante, attesa la sua inidoneità a conferire certezza alla data delle scritture private in atti; superflua nella parte in cui mirava a corroborare la prova documentale offerta o quella non offerta benchè nella disponibilità dell’opponente;
inammissibile al fine di provare la proprietà del bene rivendicato, trovando applicazione anche nella procedura fallimentare l’art. 621 c.p.c. e inammissibile, altresì, perchè veniva indicato come teste il legale rappresentante della società fallita, che aveva qualità di parte sostanziale del giudizio di opposizione.
Il curatore del fallimento della (OMISSIS), dichiarato nelle more, ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura. Il curatore del fallimento intimato non si è difeso.
Motivi della decisione
1. – Va preliminarmente escluso che il sesto motivo di ricorso possa effettivamente essere qualificato tale. Con esso, invero, si contesta la condanna alle spese processuali nel giudizio di merito sull’assunto della fondatezza del ricorso: il che non configura un’autonoma censura, bensì una mera conseguenza dell’accoglimento delle altre.
2. – I primi cinque motivi di ricorso sono tra loro connessi e vanno dunque esaminati congiuntamente.
Con essi, dopo aver eccepito l’irrilevanza della data del pagamento dell’acquisto del bene da parte della opponente, perfezionandosi l’acquisto stesso con il consenso delle parti o, trattandosi di cosa generica, con l’individuazione avvenuta nella specie con la consegna al vettore ai sensi dell’art. 1378 c.c., si contesta la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla società opponente.
2.1. – Tali motivi vanno accolti nei sensi che seguono, con assorbimento di ogni altra questione sollevata nel ricorso.
L’art. 621 c.p.c., richiamato nel decreto impugnato, espressamente consente la prova testimoniale del diritto del terzo opponente allorchè “l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
L’attuale ricorrente, già opponente, sulla premessa che il macchinario per cui è causa era funzionale alla sua attività, non già a quella della società fallita, e che era documentato in atti che essa conduceva in locazione una porzione del capannone appartenente a quest’ultima, in cui era stato rinvenuto il macchinario, si duole della mancata ammissione della prova per testi dedotta nelle persone del legale rappresentante della società venditrice, Comau s.p.a., e della società fallita stessa.
La censura, in quanto riferita al legale rappresentante della società fallita, è inammissibile per genericità, non essendo precisati i capitoli di prova; in quanto riferita, invece, al legale rappresentante della Comau è ammissibile, essendo i capitoli puntualmente indicati (a pag. 16 del ricorso, richiamando i capitoli nn. 1 e 2 a pag. 6 dell’atto di opposizione) e riguardanti, appunto, il perfezionarsi della compravendita in favore della ricorrente e la sua data.
La censura è altresì fondata perchè il Tribunale, basatosi erroneamente sulla ritenuta insuperabile necessità di prova documentale con data certa, ha omesso di motivare sulla mancata ammissione della prova testimoniale in questione.
Nè l’esclusione della prova poteva giustificarsi in base alla considerazione che non risultava documentata con certezza la data del pagamento dell’acquisto del bene da parte della opponente, essendo tale data irrilevante ai fini del decidere dato che il pagamento di regola non incide sul perfezionarsi dell’acquisto della proprietà.
2. – Il decreto impugnato va conseguentemente cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà, motivando, sulla richiesta di prova testimoniale nella persona del legale rappresentante della Comau s.p.a..
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016
Add Comment