Ai fini della determinazione del contributo previsto dall’art. 277 c.c. in ordine al mantenimento dei figli naturali, la regola dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori ex art. 155 c.c., non comporta la deroga al principio secondo cui ciascun genitore è tenuto a provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. In siffatta situazione il Giudice deve disporre, ricorrendone i presupposti, la corresponsione di un assegno periodico che, nell’ipotesi in cui sia stato disposto il collocamento prevalente presso un genitore, deve essere posto a carico dell’altro non collocatario, tenendo conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore in conformità all’art. 155 citato.
Cass. civ. Sez. I, 04/11/2010, n. 22502
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