La regola dettata dall’art. 1169 c.c. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso e comporta che tale domanda possa essere proposta nei confronti dell’acquirente a titolo particolare se egli ha fatto l’acquisto con la consapevolezza dell’avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio, a protezione dell’attore ed a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale opera la norma di cui all’art. 111 c.p.c. ed in particolare quella di cui al comma 4, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d’acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell’acquirente.

Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2005 , n. 11583

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