Le servitù negative – quale la “servitus non aedificandi” – sono sempre non apparenti e
non possono pertanto formare oggetto di acquisto per usucapione.
Cassazione civile , sez. II, 14 aprile 2000 , n. 4816
Le servitù negative – quale la “servitus non aedificandi” – sono sempre non apparenti e
non possono pertanto formare oggetto di acquisto per usucapione.
Cassazione civile , sez. II, 14 aprile 2000 , n. 4816
Add Comment