Tutte le volte che un bene mobile di consumo compravenduto oggetto di molteplici alienazioni nella filiera commerciale e distributiva manifesti dei vizi/difetti, è invocabile il noto orientamento della S.C., che salva restando l’esperibilità da parte dell’acquirente dell’azione contrattuale nei confronti del rivenditore, avente titolo nel contratto “a valle”, riconosce al primo una seconda ed autonoma azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del fabbricante, avente titolo nel generico dovere di alterum non laedere (Cass. 28 luglio 1986 n. 4833; conf., tutta la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. 31 maggio 2005 n. 11612, id., 29 aprile 2005 n. 8981, 30 agosto 2002 n. 12704, 15 aprile 2002 n. 5428, 6 dicembre 1995 n. 12577).
In particolare, pur concordi nell’affermare la responsabilità contrattuale del primo venditore – e quindi, a ritroso, del produttore – nei confronti dell’acquirente finale, gli scrittori hanno elaborato le seguenti soluzioni sul meccanismo mediante il quale essa opererebbe a favore di quest’ultimo:
a) sua surrogazione ex art. 2900 c.c. nella posizione del di lui dante causa verso il dante causa di quest’ultimo (e così via via a ritroso fino al produttore – primo venditore);
b) cessione tacita a lui delle azioni contrattuali di cui è titolare il proprio dante causa come trasmesse a quest’ultimo dal di lui dante causa (contra, Cass. 11612/2005, cit.);
c) serie di contratti a favore di terzo, posizione, quest’ultima, da lui rivestita in relazione alla vendita inter alios immediatamente precedente a quella di cui è stato parte;
d) titolarità in capo a lui di una vera e propria azione diretta, escogitata in adesione all’orientamento giurisprudenziale che, in materia di vendita su documenti di macchinari, legittima il consumatore finale, nel caso il rivenditore gli avesse omesso la consegna dei documenti per la circolazione, all’azione verso il primo venditore (ex multis, Cass. 22 febbraio 2000 n. 1960). In tema, Nardone, Tutela dell’acquirente finale di un bene difettoso e responsabilità del produttore, in Res. civile, fasc. 3/2006, 249 e ss., alla cui nota 7 si rinvia per riferimenti bibliografici)

GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI

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