Corte di cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 7 settembre 2009 n. 19329: L’azione volta a tutelare la proprietà comune in un palazzo può essere presentata anche da un singolo condomino. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 19329/2009 che ha accolto la domanda del proprietario di un immobile diretta a ripristinare la canna fumaria condominiale modificata dal titolare di un altro alloggio dello stabile. Secondo la Cassazione, infatti, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini non è necessaria l’integrazione del contradditorio nei confronti degli altri comproprietari, potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune.
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