L’art. 2 del D.L. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, nel disporre l’abolizione del divieto previsto dall’art. 2233, comma 3, c.c. e nell’ammettere pattuizioni, purché redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessità di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole. L’avvocato può, dunque, pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi a condizione che i compensi siano proporzionati all’attività espletata, onde evitare sanzioni disciplinari. Pertanto, la proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso restano l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, a prescindere dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, con la conseguenza che l’aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l’equità, in considerazione del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio.
Cass. civ. Sez. Unite, 25/11/2014, n. 25012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11857/2014 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MANTOVANI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 26/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/03/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato Michele DAMIANI per delega dell’avvocato Luigi Parenti;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. – L’avvocato S.C. è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento per violazione dell’art. 38, della legge professionale forense (approvata con il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) e degli artt. 5, 6 e 45 del codice deontologico forense, perchè, in data 27 settembre 2008, otteneva dal proprio assistito Sa.Zi., nato in (OMISSIS), la sottoscrizione di una scrittura privata denominata “patto di quota lite”, e successivamente tentava di farne valere il contenuto.
In detta scrittura privata si legge che: il signor Sa.Zi.
dichiara di non avere redditi e di stipulare per tale motivo il patto di quota lite a garanzia del pagamento dei corrispettivi professionali dell’avv. S.; l’avv. S. si impegna ad anticipare i costi delle cause per conto del signor Sa.Zi. con riserva di recuperarli appena ottenuto il risarcimento; l’avv. S. si impegna a svolgere l’attività di assistenza e di difesa del signor Sa.Zi. con professionialità e competenza, a non richiedere anticipazioni in denaro a titolo di spese, diritti ed onorari di causa e contributi, promuovendo ogni procedura penale, civile e amministrativa necessaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal signor Sa.Zi. nel sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS). Nella scrittura privata si prevede che il signor Sa.Zi., appena ottenuto il risarcimento anche parziale a titolo provvisionale, si obbliga, con l’avv. S. C., a corrispondergli il 30% di quanto incassato, oltre alla rifusione dei costi tutti anticipati (prima e dopo la sottoscrizione del patto). A tal fine, lo stesso Sa. conferisce all’avv. S. espressamente ed irrevocabilmente il potere di riscuotere le somme di denaro per suo conto, trattenendo quanto di sua spettanza a titolo di competenze, diritti ed onorari nella misura concordata del 30%; e il Sa. si impegna a non sollevare alcun tipo di eccezione al momento del pagamento. Nella scrittura privata si prevede infine che il documento viene redatto in unico originale e trattenuto dall’avv. S.; e che, in caso di revoca del mandato, il Sa. è obbligato al pagamento del 30% a titolo di penale.
All’epoca di stipulazione della scrittura privata – precisa il capo di incolpazione – il Sa. viveva in Italia in condizioni di clandestinità, era privo di documenti identificativi, era invalido al 95% in conseguenza del sinistro stradale, era incarcerato per effetto di precedenti condanne penali e, pertanto, in condizioni psicofisiche gravemente menomate, con conseguenti obiettive difficoltà rispetto ad una compiuta e completa comprensione, verosimilmente anche sotto il profilo linguistico, del contenuto del documento sottopostogli ai fini della sottoscrizione.
L’avvocato è stato quindi incolpato di violazione dei fondamentali doveri di fedeltà, probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza per avere richiesto compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta.
La vicenda è stata portata all’attenzione del Consiglio dell’ordine dal legale fiduciario della Compagnia di assicurazioni che era tenuta al risarcimento verso il Sa.. La Compagnia aveva ricevuto dall’avvocato S. – al quale era stato nel frattempo revocato il mandato, essendo stato nominato in sua sostituzione altro difensore – una diffida a corrispondere direttamente a lui la somma di Euro 240.000, pari alla percentuale del 30% della somma di Euro 800.000 accordata quale provvisionale, in forza del ricordato patto di quota lite.
2. – Il Consiglio dell’ordine di Trento, con decisione in data 24 gennaio 2012, ha riconosciuto la responsabilità dell’incolpato e gli ha irrogato la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. Il Consiglio ha rilevato che, al momento della sottoscrizione del patto, non esisteva oggettivamente alcuna aleatorietà in ordine al punto della responsabilità (non essendovi margini di incertezza sulla colpa del conducente del motoveicolo assicurato sul quale viaggiava come trasportato il Sa.Zi.) ed alta quantificazione del danno, quantificazione che non sarebbe potuta scendere al di sotto dell’importo del massimale, pari ad Euro 1.500.000. Di qui il giudizio di manifesta sproporzione della percentuale pattuita del 30% e ciò, sempre a giudizio del Consiglio, anche tenendo conto di tutta l’attività stragiudiziale pregressa svolta dall’avvocato S. per la regolarizzazione della posizione del Sa..
3. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza in data 18 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso ed a parziale modifica della decisione impugnata, ha applicato all’avvocato S. C. la meno grave sanzione disciplinare della censura.
3.1. – Il Consiglio nazionale forense ha condiviso l’affermazione di responsabilità disciplinare cui è pervenuto il Consiglio dell’ordine.
Ricostruita l’evoluzione della disciplina in materia (dall’art. 2333 c.c., che vietava i patti di quota lite, alla L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha abrogato ogni divieto di compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti), il CNF ricorda che, da ultimo, è intervenuta la L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), la quale, all’art. 13, da un lato ha reintrodotto il principio in base al quale “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, e dall’altro ha previsto la validità della pattuizione con cui si determini il compenso al difensore “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Secondo il Consiglio nazionale forense, la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale. Questa interpretazione – secondo il CNF – ha dalla sua, oltre che la conformità al dato letterale, anche la coerenza con la ratio del divieto, dal momento che accentua il distacco dell’avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell’eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.
Il patto di quota lite – precisa il CNF – non può tradursi in una illegittima ed illecita cessione della res litigiosa:
interpretazione, questa, che, coerente con la ratio della normativa del 2006 e del codice deontologico, trova oggi una conferma, autentica e retrospettiva, nella citata L. n. 247 del 2012.
Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il patto di quota lite integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perchè il risultato da raggiungere non è certo nel quantum nè, soprattutto, nell’an. Il nuovo testo dell’art. 45 del codice deontologico forense, conseguente alla disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, applicabile ratione temporis, sotto la rubrica “accordi sulla definizione del compenso”, consente bensì all’avvocato e al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, ma fermo il divieto di cui all’art. 1261 c.c., e fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque proporzionati all’attività svolta.
Secondo il Consiglio nazionale forense, il rispetto della proporzionalità della pretesa costituisce canone deontologico che deve improntare la condotta dell’avvocato. Nemmeno con la più benevole prognosi ex ante può immaginarsi che, nel caso di specie, fosse proporzionato un compenso pari al 30% della res litigiosa, soprattutto in un giudizio dall’alea assai ridotta. L’eccessività sta nell’abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia dall’esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà.
In punto di sanzione, il CNF, nell’applicare, in luogo della disposta sospensione, la minor grave sanzione della censura, ha fatto leva:
sul fatto che “una indubbia attività l’avvocato S. aveva svolto anche e soprattutto per la regolarizzazione della presenza del cliente in Italia, pervenendo a risultati indubbiamente positivi per il Sa.Zi.”; sul tardivo “ravvedimento operoso” che vi è stato, attraverso la composizione stragiudiziale della questione; e sulla incensuratezza disciplinare dell’incolpato.
4. – Per la cassazione della sentenza del CNF l’avvocato S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 maggio 2014, sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
All’udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico mezzo (violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 12, comma 1, e art. 38, comma 1, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, e art. 45 del codice deontologico forense), il ricorrente osserva che, con il prescrivere che gli accordi sulla definizione del compenso siano proporzionati all’attività svolta, l’art. 45 del codice deontologico non ha individuato in astratto una quota oltre la quale il patto sarebbe da ritenere tout court eccessivo e la sua stipulazione illecita sotto l’aspetto disciplinare, ma ha invece optato per una valutazione in concreto dell’incongruità della quota in esito al confronto tra l’obiettivo raggiunto e l’attività svolta.
Ad avviso dell’avvocato S., la proporzione ovvero la sproporzione del compenso, ai fini del giudizio sulla liceità o illiceità deontologica della condotta, va valutata necessariamente ex post e sarebbe arbitrario pretendere di accertarla, come ha ritenuto il CNF, ex ante, già al momento del conferimento dell’incarico.
Il rapporto andrebbe instaurato “da un lato tra il valore economico dato dall’applicazione della quota pattuita al risultato ottenuto e dall’altro dall’attività profusa dal legale per giungere all’esito favorevole: soltanto dal raffronto di questi dati concreti sarebbe possibile esprimere il giudizio di valore (congruità/incongruità)”.
Valutare ex ante l’eccessività della quota mediante un giudizio di c.d. prognosi postuma significherebbe pretendere di preconizzare la complessità di una vertenza prima che essa abbia avuto inizio (o, quanto meno, si sia conclusa).
Secondo il ricorrente, la natura aleatoria del patto di quota lite nulla avrebbe a che vedere con la questione centrale, cioè quella se la sproporzione della quota possa essere apprezzata ex ante.
Il ricorrente censura la valutazione di abnormità della percentuale pattuita: il complessivo risarcimento, l’esito prevedibile del giudizio e la non così rilevante difficoltà dell’attività resasi necessaria sono dati di fatto che il CNF ha ricavato a posteriori alla luce d’un esito e di un’attività che altro difensore ha ottenuto e ha svolto.
2. – Il motivo è infondato.
Il legislatore del 2006 (D.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito nella L. n. 248 del 2006), nel disporre l’abolizione del divieto previsto dall’art. 2233 c.c., comma 3, e nell’ammettere pattuizioni, purchè redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessità di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole.
L’art. 45 del codice deontologico forense – nel testo modificato con la delibera dell’organismo di autogoverno dell’avvocatura del 18 gennaio 2007, conseguente alla riforma legislativa del 2006 – consente all’avvocato di pattuire “con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”, alla condizione, tuttavia, “che i compensi siano proporzionati all’attività svolta”.
La possibilità di pattuire tariffe speculative si accompagna quindi all’introduzione di particolare cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui.
La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a fui spettante. La norma dell’art. 45 del codice deontologico riproduce infatti la previsione contenuta nell’art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all’avvocato di “richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta”.
L’aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l’equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio.
A questo criterio si è attenuto il Consiglio nazionale forense, il quale – con congruo e motivato apprezzamento – ha rilevato la manifesta eccessività e l’iniquità del compenso, attesa l'”abnorme percentuale” dello stesso in rapporto al risarcimento in una controversia “dall’esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà”, non essendovi oggettivamente alcuna incertezza nè in ordine al punto della responsabilità del danneggiente nè in ordine alla quantificazione del danno (che non sarebbe potuto scendere al di sotto dell’importo del massimale assicurato).
In questo contesto, correttamente il giudice disciplinare ha eseguito il controllo di proporzionalità del patto di quota lite, che precede il compimento dell’attività, includendo nel proprio ambito valutativo il rischio sostanziale e processuale connesso al risultato favorevole.
A fronte di una decisione che in modo chiaro precisa le ragioni della manifesta irragionevolezza del patto, la censura finisce in realtà con il richiedere una nuova – non consentita in questa sede – valutazione dei fatti su cui riposa il congruo apprezzamento del giudice disciplinare.
3. – Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014
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