La fideiussione è caratterizzata dall’accessorietà, il che rende evidente la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il negozio fideiussorio. Ne deriva che deve individuarsi un unico foro competente per entrambe le cause. Ciò detto, nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l’art. 31 c.p.c., atteso che il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall’art. 33 c.p.c.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 07/01/2013, n. 180
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. MACIONE Luigi – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 386-2012 proposto da:
UNIPOL BANCA SPA (OMISSIS) già UGF SpA in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato FORMARO ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto notaio Sandro Serra di Bologna, in data 22.1.2008, n. rep. 60.011, che viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
P.A., SOCIETA’ CLELIA SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1452/2011 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Silvio Fusco (per delega avv. Antonio Formaro);
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La s.p.a. U.g.f. Banca (attualmente S.P.A. Unipol Banca) ha richiesto decreto ingiuntivo nei confronti della propria correntista s.r.l.
Clelia e del fideiussore P.A. per il saldo passivo del conto corrente acceso dalla società presso la banca ricorrente.
Entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio fondandola esclusivamente sull’eccezione d’incompetenza per territorio del giudice adito, indicando entrambi come giudice competente quello di Roma, quale giudice del luogo ove era ubicata la sede legale della società nonchè di residenza dei fideiussore. Il Tribunale di Ravenna ha accolto, parzialmente l’opposizione, declinando la propria competenza esclusivamente con riferimento alla posizione del fideiussore, sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) il contratto di conto corrente contiene una clausola che indica nel Tribunale di Ravenna il foro convenzionalmente stabilito dalle parti ex art. 28 cod. proc. civ.;
b) il fideiussore non ha mai sottoscritto il contratto di conto corrente che contiene la clausola in questione;
c) non può essere applicato l’art. 33 cod. proc. civ., ovvero la norma che dispone la modificazione delle regole sulla competenza per ragioni di connessione, nell’ipotesi di cumulo soggettivo di domande, in quanto, ancorchè tale regola processuale operi anche nell’ipotesi in cui le due domande siano proposte con ricorso per ingiunzione, è necessario che il giudice territorialmente competente sia stato prescelto sulla base di uno dei criteri legali previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e non per determinazione convenzionale, non corrispondente ad alcuna delle opzioni previste dalle norme processuali relative all’individuazione del foro competente nei rapporti obbligatori;
d) non può trovare applicazione l’art. 31 cod. proc. civ., relativo alla proponibilità, in deroga ai criteri legali regolanti la competenza territoriale, della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, sia perchè l’operatività della deroga richiede che la domanda principale e quella accessoria siano rivolte verso la stessa persona sia perchè si tratta di una norma eccezionale che non può essere applicata nel caso in cui il foro della causa principale sia stato convenzionalmente stabilito.
Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza la S.P.A. Unipol affidandosi ai seguenti motivi:
– in primo luogo viene contestata l’inapplicabilità dell’art. 31 cod. proc. civ. sul rilievo, determinante ai fini della competenza territoriale, della natura giuridica accessoria della fideiussione rispetto al rapporto principale, derivante dal regime codicistico di tale obbligazione di garanzia e dall’ampiezza dell’impegno negoziale sottoscritto dalla P. con il quale si è vincolata a garantire integralmente il contratto di conto corrente fino all’importo di 120.000 Euro, conformemente alle condizioni contrattuali vincolanti il correntista (“per l’adempimento di obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”). La conferma del collegamento indissolubile tra i due rapporti è, altresì, desumibile dalla stessa clausola derogativa della competenza, nella quale viene specificato che tale indicazione convenzionale debba intendersi riferita “ad ogni eventuale controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo”. Tale inscindibile legame con l’obbligazione principale ne determina l’estensione automatica anche alla fideiussione, tenuto conto che nell’ipotesi speculare, è consentito al garantito convenire il garante ai sensi degli artt. 32 e 106 cod. proc. civ. davanti al giudice della causa principale.
– Infine si rileva l’inapplicabilità al fideiussore del foro del consumatore, in quanto l’obbligazione di garanzia non accede ad un contratto di consumo ma ad un contratto di conto corrente stipulato non con una persona fisica ed al fine di esercitare un’attività d’impresa.
– Il Procuratore generale, nella propria requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ravenna.
– L’obbligazione del fideiussore deriva la propria validità ed efficacia dall’obbligazione principale (art. 1939 cod. civ.) e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose di quelle del contratto che ha ad oggetto il rapporto principale, estendendosi tuttavia a tutti gli accessori del debito garantito. Uno degli elementi di tipicità del contratto di fideiussione consiste, di conseguenza, nella mancanza di autonomia dell’obbligazione di garanzia assunta mediante questo modello legale e nell’inscindibilità del legame con l’obbligazione principale, sotto i profili, già evidenziati, della vigenza e validità del vincolo, dell’omogeneità del regime negoziale e legale (le eccezioni opponibili dal debitore principale al creditore garantito, sono estese al fideiussore ai sensi dell’art. 1945 cod. civ.), della coincidenza dell’oggetto, anche se ai sensi del novellato art. 1938 cod. civ., con l’indicazione dell’importo massimo garantito. La mancanza di autonomia costituisce, infatti, l’elemento che distingue il negozio fideiussorio, assoggettato al regime legale tipico, previsto dalle norme codicistiche, dal contratto autonomo di garanzia che invece rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, (S.U. n. 3947 del 2010) e che si caratterizza per la legittimità dell’escussione della garanzia, senza la preventiva valutazione della validità e vigenza del rapporto principale. Ne consegue che l’accessorietà costituisce non solo uno degli elementi tipici del contratto fideiussorio ma anche il carattere distintivo di questo negozio rispetto a nuove forme contrattuali, fondate sull’autonomia e la tendenziale impermeabilità del rapporto di garanzia con quello principale.
– Tale carattere tipico dell’accessorietà, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus. (art. 31 cod. proc. civ.). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria (interessi, maggior danno ex art. 1224 cod. civ. etc;) ha una peculiare ragion d’essere nell’obbligazione fideiussoria che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell’accessorietà nell’obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe.
L’orientamento sopraindicato si è affermato prevalentemente in controversie caratterizzate dal quesito relativo all’applicabilità della tutela consumeristica al contratto di fideiussione a partire dalla previsione cogente del foro inderogabile del consumatore (Cass. 10127 del 2001; 10107 del 2005; 13643 del 2006; e con riferimento in generale all’applicabilità della tutela consumeristica, Cass. 25212 del 2011). La Corte ha costantemente stabilito che la prevalenza del foro del consumatore nel rapporto di garanzia rispetto a quello convenzionalmente stabilito nel contratto di fideiussione, dipende dalla qualità soggettiva del contraente garantito nel rapporto principale, proprio in virtù del nesso inscindibile tra i due rapporti e a causa della accessorietà e mancanza di autonomia dell’obbligazione fideiussoria, così superando una delle ragioni d’inapplicabilità sostenute nel provvedimento impugnato, ovvero quella relativa alla non operatività dei criteri derogativi della competenza previsti agli artt. 31 e 33 cod. proc. civ., nell’ipotesi del foro convenzionalmente stabilito. Attraverso il rilievo primario dell’accessorietà è facilmente superabile, quanto meno nell’ambito del rapporto fideiussorio, il risalente orientamento di legittimità che richiedeva per l’applicazione delle norme derogative degli ordinari criteri della competenza, ai sensi dell’art. 31 e 33 cod. proc. civ., l’identità dei soggetti processuali, (Cass. 2614 del 1962; 3496 del 1983; 9158 del 1987, le ultime due, però, riguardanti il rapporto tra sezione specializzata e tribunale ordinario e non la deroga dei criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale). Peraltro, deve essere sottolineato che nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l’art. 31 cod. proc. civ. e non l’art. 33 cod. proc. civ., in quanto il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall’art. 33 cod. proc. civ.. Infine, gli effetti dell’accessorietà, sull’adozione di un unico foro che garantisca il simultaneus processus per il rapporto principale e quello fideiussorio, sono stati evidenziati nella giurisprudenza di legittimità anche in ordine a controversie non caratterizzate dalla richiesta di applicazione del foro del consumatore. Nell’ordinanza n. 4757 del 2005, in una fattispecie del tutto omologa a quella dedotta nel presente giudizio, la Corte ha stabilito che in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale (di leasing) si applica anche al contratto di fideiussione, “atteso che lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico”. – Deve, pertanto, concludersi dichiarando la competenza del Tribunale di Ravenna anche per l’obbligazione fideiussoria, non rilevando la mancata espressa sottoscrizione della clausola di determinazione convenzionale della competenza contenuta nel contratto principale da parte del fideiussore, essendo risolutivo il nesso inscindibile tra i due contratti dovuto alla natura accessoria e non autonoma dell’obbligazione fideiussoria.
P.Q.M.
– La Corte, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna.
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