Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica all’art. 26 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ad opera della cd. legge di stabilità 2012.

Il cliente, attore o convenuto nella causa civile pendente innanzi alla Corte di Cassazione o alla Corte di Appello dovrà essere informato dell’onere di dichiarare, con apposita istanza dal medesimo sottoscritta e poi autenticata dall’avvocato che lo rappresenta e difende, il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento; pena l’estinzione della causa.

Ogni legale è onerato di tale incombente. 

Ecco l’articolo:

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.

 

Tale norma, quindi, individua due differenti tipologie di impugnazioni, per le quali si dovrà depositare l’istanza:

– CORTE DI CASSAZIONE = pronunce pubblicate PRIMA della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.69 (4 luglio 2009);

– CORTI DI APPELLO = Pronunzie pubblicate da OLTRE tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2012).

Ecco in sintesi i punti salienti della riforma:

1) entro sei mesi dal 01.01.2012 e senza alcun avviso da parte della cancelleria agli avvocati costituiti, almeno una delle parti in causa dovrà depositare apposita istanza autenticata dal proprio difensore, con la quale deve dichiarare se ha interesse alla trattazione della causa pendente davanti alla Core di Cassazione e/o alla Corte di Appello;

2) l’omesso deposito dell’istanza determina l’estinzione della causa pendente con decreto;

3) il periodo di sei mesi non va computato nelle cause per l’equa riparazione.

In allegato troverete un modello di istanza.

istanza_trattazione_1832011.doc

istanza_trattazione_1832011.pdf

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