Deve essere escluso che all’iscrizione all’albo professionale siano tenuti gli infermieri professionali che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, poiché per essi l’art. 10 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ha previsto la mera possibilità dell’iscrizione all’albo, “limitatamente all’esercizio della libera professione” (Conferma della sentenza del T.a.r. del Lazio -Roma, sez. I ter, n. 3776/2005).
Cons. Stato Sez. VI, 24/02/2011, n. 1165
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