«Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice».
La giurisprudenza della S.C. è univoca nell’asserire che, per aversi interesse legittimante ex art. 1421 c.c. è necessario e sufficiente in capo a chi agisce
«. . . di provare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, ovvero, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mediante la dimostrazione che la situazione di incertezza esistente produce un danno giuridicamente rilevante e che la pronunzia richiesta sia rilevante ai fini della decisione della lite (così Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 88; conformi, ex multis, Cass. 11 gennaio 2001, n. 338, idd., 27 luglio 1994 n. 7017, 1 luglio 1993, n. 7197, 12 luglio 1991, n. 7717; tra la giurisprudenza di merito, App. Milano 18 aprile 2001).
Ancora, la Cassazione ha affermato l’interesse in parola:
«. . . ogni volta che vi sia incertezza obiettiva sull’esistenza di un diritto proprio o sull’inesistenza di un diritto altrui, e in particolare, può costituire base ad ottenere una declaratoria di nullità di atti stipulati da terzi, anche il fatto che l’esistenza di tali atti danneggi o rechi incertezza o pregiudizio a una fondata aspettativa dell’istante . . .» (Cass. 7 ottobre 1968 n. 3127).
In sostanza, l’art. 1421 c.c. conferisce a chi agisce di nullità di un atto, un’ampia legittimazione ad agire, ciò perché, come bene è stato detto in dottrina,
«. . . il pregiudizio che l’azione mira a rimuovere è bensì rappresentato, secondo quel che comunemente s’i afferma dall’intralcio (che il negozio nullo cagiona) alla disponibilità, da parte dell’effettivo titolare, delle situazioni giuridiche che sarebbero trasferite o modificate se l’atto avesse prodotto i suoi effetti. Siffatto pregiudizio è però preso in considerazione dall’ordinamento soltanto se trova origine in un dato rigorosamente oggettivo: ossia se il negozio, benché nullo, rappresenta tuttavia indice di appartenenza delle situazioni giuridiche a coloro che in esso figurano quali aventi causa» (così, Filanti, Nullità, in Enc. Giur. Treccani, XXI, 8 – 9, Roma, 1988).
Ratio della norma ex art. 1421 c.c. è, in conclusione, quella di tenere separati:
a) l’interesse adespota del quivis de populo avente la consistenza di una mera iattanza e vanteria, privo di tutela giudiziaria (negandosi, ad es., che quella in parola sia una specie di azione proposta per un fine generale di attuazione della legge, cfr. Cass. 17 marzo 1981, n. 1553);
b) l’interesse concreto ed attuale di chi abbia a trar danno nella sua sfera giuridica dalla persistenza di un atto nullo, che, a differenza del precedente, è provvisto della detta tutela giudiziaria.
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *