Percepita a seguito di “accordo amichevole” da parte del proprietario espropriando la somma convenuta (ai sensi dell’art. 1 l. n. 391/68) a titolo d’indennità di espropriazione in relazione a un procedimento “in fieri”, ed avvenuta la presa del possesso, a seguito di occupazione d’urgenza da parte dell’espropriante del bene, una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità – che costituisce il presupposto del procedimento ablativo – tutti i successivi atti del procedimento, che vi si ricollegano, diventano inefficaci in forza di tale provvedimento, che pone fine alla procedura espropriativa. Con la conseguenza che la somma anticipata all’espropriando diventa priva di causa, così come diventa priva di causa l’occupazione del bene da parte dell’espropriante, e ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni. Ciascuno dei due, pertanto, diventa creditore dell’altro, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle norme sulla “mora credendi” che hanno carattere generale e si applicano anche all’obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.), nonché di quella dell’art. 1227, comma 2, c.c., a norma del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Cassazione civile , sez. un., 09 marzo 2009 , n. 5624
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