L’incasso di un assegno post-datato, successivo alla notificazione del pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex art. 2917 c.c. anche se, in ipotesi, la dazione dell’assegno al creditore, da parte del debitore esecutato, abbia proceduto il pignoramento.
La quietanza di pagamento per scrittura privata non è opponibile al creditore pignorante qualora priva di data certa, la quale nemmeno può intendersi desumibile dalla data della fattura concernente il pagamento del corrispettivo. La data certa di un pagamento, invero, non può essere desunta dalla data di emissione della relativa fattura, che è documento fiscale la cui emissione è connessa all’esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza. Quanto alla presunzione di cui all’art. 6, comma terzo, D.P.R. n. 633 del 1972, per la quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, la stessa opera solamente ai fini fiscali per cui è posta solo per individuare, ex lege, il momento in cui sorge l’obbligo di emettere fattura, ma se la fattura viene emessa prima del pagamento non può certo tenere luogo di una quietanza, né ad essa attribuire una data certa della quale sia carente.
Cass. civ. Sez. III, 20/04/2012, n. 6265
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