In ordine alla ripartizione dell’onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento. Viceversa, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nell’ipotesi in cui sia eccepito non l’inadempimento dell’obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.
Cass. civ. Sez. II, 15/04/2014, n. 8736
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16394/2008 proposto da:
E.O. (OMISSIS), V.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato CAMPOLO MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTINI PAOLO;
– ricorrenti –
contro
ART STUDIO – Studio Progettazione d’Interni di MICHELA MAZZUCCHELLI, in persona del titolare sig.ra M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 21/2008 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI CLUSONE, depositata il 19/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28.11.2004 V.B. ed E.O. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1.9.2004, emesso a loro carico, su ricorso della ditta Art Studio- Studio Progettazione d’Interni di Michela Mazzucchelli, dal Giudice di Pace di Lovere (Bg), per la somma di Euro 1.440,00, oltre interessi e spese, per prestazione professionale consistente nella progettazione relativa ad un locale da ristrutturare. Si costituiva la ditta opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza 6.10.2005 il Giudice di Pace adito confermava il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico dei soccombenti.
Avverso tale decisione V.B. ed E.O. proponevano appello cui resisteva M.M. nella qualità di titolare della ditta suddetta. Con sentenza depositata il 19.1.2008 il Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Clusone, confermava la sentenza appellata, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Osservava il Giudice di appello che incombeva agli appellanti, ex art. 2697 c.c., provare l’eccezione da loro sollevata in ordine alla incompleta esecuzione dell’opera professionale da loro commissionata alla M., prova, comunque, non emersa dall’istruttoria espletata, avendo, invece, parte appellata allegato copiosa documentazione attestante l’avvenuta esecuzione di attività di progettazione.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso V. B. ed E.O. formulando un unico, articolato motivo illustrato da successiva memoria.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1460 e 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in ordine alla ritenuta soccombenza dei coniugi V. – E., per non avere dato prova dei fatti sottesi all’eccezione di inadempimento da loro sollevata;
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità “il debitore convenuto per l’adempimento, che si avvalga dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., per paralizzare la pretesa dell’attore, può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, mentre la controparte, al fine di neutralizzare l’eccezione, ha l’onere di provare il proprio adempimento; peraltro, a fronte della contestazione degli opponenti relativa alla mancata consegna delle tavole progettuali menzionate nella fattura azionata in sede monitoria, incombeva a controparte la prova dell’avvenuta consegna, costituendo la realizzazione dei progetti e la loro consegna ai committenti il fatto costitutivo della pretesa di pagamento della Art – Studio.
Il ricorso è fondato.
In base al principio consolidato di questa Corte, in tema di ripartizione dell’onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l’inadempimento dell’obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l’inesattezza dell’adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007;
9351/2007). Nella specie la Corte territoriale ha disatteso tale principio, laddove ha affermato che incombeva sugli appellanti, che avevano eccepito l’incompleta esecuzione dell’opera commissionata all’appellata ( Ma.Mi., titolare della Art Studio), provare, ex art. 2697 c.c., l’esatta esecuzione dell’opera professionale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014
Add Comment