Le controversie relative all’impugnazione di cartelle che si riferiscono esclusivamente a ruoli emessi dall’Inps per contributi previdenziali, con corrispondenti somme aggiuntive ed interessi di mora, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Rientrano infatti nella giurisdizione di detto giudice, e non di quello tributario, le controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originate da pretese azionate dall’Ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale (ora di pagamento), non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/03/2010, n. 6539

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