Nel testo (scaricabile in allegato all’articolo) si evidenziano alcune novità.

Vengono recepite alcune osservazioni fatte dal Consiglio di Stato: è assente l’indicazione del preventivo di massima, viene censurata la tattica dilatoria degi legali tale da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli

Un’altra modifica,  inserita nel nuovo testo, rende più stringente per il giudice chiamato alla valutazione l’applicazione delle norme contenute nel regolamento, che si potrà applicare analogicamente anche ai casi non espressamente regolati»dal regolamento stesso.

Il giudicante applica  il decreto e non «si attiene», come era nella prima versione

Per gli avvocati,  i parametri hanno alcune regole generali: non riguardano le spese, gli oneri e i contributi connessi alla lite (ad esempio, i costi previdenziali e fiscali della lite), mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista, escluso il consulente di parte, che è un fiduciario del cliente.

Per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il compenso è liquidato per fasi: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva, ma a conferma del principio di libertà da tariffe, tutti i parametri sono elastici: lo sottolinea l’articolo 1 del decreto relativo gli avvocati, affermando che le soglie numeriche, le percentuali, i minimi e i massimi, non sono vincolanti per il giudice.

 

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