accessoIl Presidente del Tribunale di Milano ha ritenuto che l’istanza ex art. 492-bis c.p.c. possa essere accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate nell’art. 492-bis c.p.c. e, pertanto, ha autorizzato l’accesso diretto del creditore.

Tribunale Milano, 28/10/2015

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