Il caso è tra quelli più classici: un’automobilista si immette nella corsia di marcia, provenendo da un distributore di benzina, senza dare precedenza ad uno scooter che sopravveniva, provocando la rovinosa caduta del motociclista.
Secondo il Giudice di Palermo “sebbene in una materia peculiare, qual è il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, il legislatore ha stabilito che il danno morale va calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.

Tribunale di Palermo

Sezione III Civile

Sentenza 3 giugno 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo – terza sezione civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Chiara Francesca Maria Spiaggia, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 13133 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell’anno 2007, promossa

DA

I. I., rappresentato e difeso, dall’ Avv. Francesco Paolo Cardullo, per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Maggiore Toselli n.66

Ricorrente

CONTRO

1) S. G., residente in Palermo Via Buonriposo n. 34

Resistente contumace

2) Unipol Assicurazione spa, in persona del dott. Stefano Scavo, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, in Palermo, Via Sammartino n. 4, presso lo studio dell’Avv. Alberto Marino, che la rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva ex art. 416 cpc resistente

OGGETTO: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nella contumacia del sig. S. G.

in parziale accoglimento delle domande avanzate da I. I. condanna G. S. e la Unipol Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 4.979,52 per i danni patrimoniali e non, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi in ragione degli indici ISTAT ed oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo per come indicato in parte motiva;

– rigetta ogni altra domanda;

-condanna G. S. e la Unipol Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro,al pagamento delle spese processuali sostenute dall’attore, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell’Avv. Cardullo, nei limiti del 70%, liquidate per l’intero in € 2.427,45 di cui € 189,45 per esborsi, € 887,00 per diritti, € 1.351,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali in ragione del 12,5% su competenze ed onorari ex art. 14 tariffa professionale, oltre I.V.A. e C.P.A.; ed oltre le spese di CTU, liquidate in complessivi euro 300,00 oltre IVA e contributi come per legge con decreto del Giudice del 3.10.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda del ricorrente, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inviata alla compagnia convenuta, ex art. 22 l. n° 990/1969 e ss., e versata in copia in atti.

Sempre preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del sig. S. G. evocato in giudizio e non costituitosi.

Nel caso di specie, dall’istruttoria espletata – prova testimoniale col teste Gambino Giuseppe, interrogatorio formale del sig. G. S. e dichiarazioni spontanee del sig. I., versate in atti dalla Unipol – può dirsi accertato che, in data 04.5.2006, l’autovettura Hyundaj Atos, targata BR672XS, di proprietà e condotta da S. G., uscendo da un distributore di benzina ed immettendosi nella cittadina via Messina Marine, veniva urtata nella parte posteriore sinistra dal ciclomotore Aprilia Scarabeo, tg.AY51086, condotto da I. I., che sopraggiungeva.

L’I. accortosi dell’auto frenava bruscamente, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra, procurandosi delle lesioni.

Della frenata ricordano sia il S. che il teste Gambino, il quale ha precisato che l’I. si fece male scivolando a terra a causa della frenata.

Ciò detto, evidente è la responsabilità del conducente dell’autovettura Hyundaj Atos nella causazione del sinistro, il quale, uscendo da un’area privata – quale è da considerare un distributore di benzina ha omesso di accordare la dovuta precedenza al conducente del ciclomotore.

Sul punto, va rilevato che per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza di cui al art. 154 del Codice della Strada (D.lgvo 30.4.1992 n° 285) è sufficiente, soprattutto nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio (come nel caso di specie), occupare anche in minima parte la carreggiata su cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte di strada ancora libera, soprattutto quando il veicolo favorito è a due ruote, per la nota instabilità intrinseca del detto mezzo, tale da rendere particolarmente difficoltosa ogni accorgimento atto ad evitare l’impatto. Inoltre, la manovra di immissione, causando un’alterazione dell’ordinario flusso veicolare e non essendo prevedibile dagli altri conducenti, va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio antistante, dato che quando la si compie si occupa la strada favorita : tuttavia, nessuna prova ha fornito l’assicuratrice convenuta per dimostrare tale particolare accortezza del conducente della vettura, non potendosi ritenere tale la dichiarazione a sé favorevole resa dal S. (…dopo avere guardato se provenivano mezzi…).

Tuttavia, va rilevato come in tema di circolazione stradale, l’art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti.

Tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti anche a quello favorito, giacchè il diritto di precedenza non esonera questi dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma.

Il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza per andare esente da responsabilità deve, dunque, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previsto dagli artt. 140 ( ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione); 141 (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 C.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).

Ne deriva che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo la eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

Esaminando la condotta di guida dell’I., alla luce dell’istruttoria espletata, non può ritenersi che egli abbia rispettato tutti gli obblighi di prudenza e diligenza sopra evidenziati, in specie l’art. 141, il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza.

Invero, se la velocità dell’I. fosse stata adeguata allo stato dei luoghi, trovandosi lungo la via principale in prossimità di un accesso privato, non sarebbe stato necessario porre in essere una manovra di frenata brusca, che gli bloccava la ruota posteriore, per come dichiarato in sede stragiudiziale dal ricorrente e confermato dal S. che parla di “rumore della frenata”, bensì avrebbe potuto rallentare la propria andatura gradatamente in modo da governare il mezzo.

Dovendosi quindi procedere alla graduazione delle responsabilità, le stesse vanno ascritte nella misura del 70% in capo a S. G. e per l’I. I. nella restante misura del 30%.

Per le liquidazione delle varie voci risarcitorie, si procede distintamente (e tenendo conto delle allegazioni contenute in ricorso, nonché delle indicazioni desumibili da Cassazione SS.UU. civili 24 giugno – 11 novembre 2008 n° 26973):

1 – Le lesioni hanno provocato a I. I. un danno permanente all’integrità psicofisica, pari al 9% per cento della totale, secondo la valutazione operata dal CTU, con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede; risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati.

Quindi, sotto il profilo del danno biologico devesi considerare che il sinistro in esame rientra nella specifica disciplina per l’infortunistica stradale di cui all’art. 5 legge 5 marzo 2001 n° 57, e dunque la liquidazione avviene secondo il criterio tabellare relativo, e con riferimento sia a detta legge che ai parametri attuali di cui al Codice delle Assicurazioni (art. 139 d.lvo 209/2005, con l’ultimo aggiornamento in vigore).

E così in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati per il sig. I. I. (9%), dell’età della parte lesa all’epoca del sinistro ( 32 anni), può essere liquidato al ricorrente equitativamente la somma di € 13.282,06 come da D.M. 24.06.2008.

In applicazione dei citati criteri, il danno derivante dalla inabilità temporanea, si liquida in euro 1.261,80 per la ITT (30 x € 42,06) e in euro per la ITP 1.261,80 (60 x € 21,03).

Relativamente al danno morale, va osservato, come prima delle note pronunce rese dalle SS.UU. dell’11.11.2008 nn. 26972-26975, veniva affermata l’autonomia ontologica di tale voce di danno, che veniva liquidato equitativamente nella misura tra un quarto e la metà del risarcimento riconosciuto con riferimento al danno biologico.

Il Supremo Collegio, nel ricondurre ad unità il danno non patrimoniale, ha affermato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente ma senza duplicazioni, ritenendo errata la prassi sopra individuata, poichè il danno morale altro non è che una componente del danno biologico, non essendo i due pregiudizi ontologicamente autonomi.

Tuttavia, da tale orientamento oltre ad essersi discostate varie pronunce di merito (Trib. Milano 23.02.2009; Trib. Potenza sent. n.973/08; Trib. Torino 27.11.08), sembra essersi discostato il legislatore, il quale ha espressamente previsto nell’art. 5 del D.P.R. n.37/09 il danno morale, distinto dal biologico,

Sebbene in una materia peculiare, qual è il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, il legislatore ha stabilito che il danno morale va calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Inoltre, nel predetto dpr n.37/09 il Legislatore collega il danno biologico al Codice delle Assicurazioni private, richiamando espressamente gli artt. 138 e 139, manifestando la volontà di introdurre un sistema risarcitorio del danno biologico unitario, di cui l’interprete non può non tenerne conto.

Pertanto, in un’ottica unitaria del sistema risarcitorio civile, il risarcimento del pregiudizio derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato deve essere oggetto della individualizzazione del danno, cui fanno riferimento le SS. UU. 11.11.2008 nonché gli artt. 138-139 Codice Assicurazione e art 5 DPR n.37/09.

La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell’arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d’animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico ( in linea con i dettami del legislatore del DPR n.37/09), esprimendosi in una frazione di esso.

Consegue a quanto premesso che, tenuto conto della entità delle lesioni, si liquida in € 1.706,74 pari a circa il 10% del danno biologico.

Pertanto, i resistenti vanno condannati in solido al ristoro dei danni patiti dal ricorrente determinati per l’intero in attuali € 17.512,40, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo, il tutto nei limiti del 70% dell’ammontare risarcitorio complessivo (ovverossia per € 12.258,68) oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.

Quale danno patrimoniale, sono documentati, come da ricevute in atti, esborsi per spese medico-sanitarie per complessivi € 315,49, da rivalutarsi secondo gli Istat, il tutto nei limiti del 70% dell’ammontare risarcitorio complessivo (ovverossia per € 220,84).

Conclusivamente, la somma dovuta a I. I. ascende ad € 12.479,52 (rilevando che la somma di € 12.258,68– riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale – è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull’importo di €220,84 per danno patrimoniale – essa dovrà essere calcolata in regione degli indici ISTAT), da tale somma va detratto l’importo di € 7.500,00, corrisposto in fase stragiudiziale dalla Unipol.

Sulla somma che esprime complessivamente i danni subiti dal ricorrente vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (4.05.2006), commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo” sino all’effettivo soddisfo.

In ragione del criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti le spese processuali e quelle di C.T.U., che si liquidano come in dispositivo, sostenute dall’ attore sempre nel predetto limite da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto domanda.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c., come da ultimo modificato dalla l. n. 534/95.

Così deciso in Palermo all’udienza del 3 giugno 2009

Il G.O.T.

(dott.ssa Chiara Francesca Maria Spiaggia)

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