pctVediamo come si depositano atti superiori a 30 Megabyte (articolo 13, comma 8, del Dm 44/2011 e articolo 14, comma III delle “Specifiche tecniche” adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati).

Questo limite deriva dai livelli di servizio stabiliti per la posta elettronica certificata (Dm 2 novembre 2005, articolo 12, comma 2), che garantiscono l’invio di un messaggio «per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes».

 

Il professionista (avvocato o CTU) dovrà:
• dividere i documenti prodotti o da allegare in una pluralità di files;
• allegare in ciascun messaggio di posta elettronica uno o più files, in modo tale che ciascun messaggio abbia una dimensione non superiore a quella massima;
• inviare telematicamente il primo file (contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica), con i documenti che possono essere allegati, senza eccedere il limite massimo;
• inviare gli altri files, contenenti i documenti che non si è potuto, per loro dimensioni, allegare al messaggio contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica, allegandoli a uno o più messaggi di Pec, utilizzando il tipo-atto denominato “Produzione documenti richiesti”.
Vediamo i vari casi di deposito.

C. L’avvocato dovrà:

1) con il primo messaggio dovrà inviare la nota di iscrizione, la procura alle liti, la ricevuta di pagamento e l’atto di citazione notificato;
2) il cancelliere che riceve la busta telematica, iscrive a ruolo la causa e attribuisce alla stessa un numero di ruolo generale, che viene comunicato all’Avvocato mittente della busta a mezzo PEC;
3) quindi l’Avvocato, dopo l’iscrizione a ruolo, e solo dopo, potrà effettuare gli altri invii. Successivamente alla ricezione della PEC di comunicazione del numero di ruolo generale, esegue il successivo deposito, rispettando sempre i termini stabiliti dalla legge, specificando i seguenti ‘campi’:

  • DatiAtto  =  nell’invio dei documenti integrativi occorre indicare la voce: “produzioneDocumentiRichiesti” 
  • Atto principale = occorre indicare che si tratta di integrazione all’iscrizione a ruolo (es. 1587/2015)
  • Inserire tutti gli allegati che integrano il primo deposito (oppure quello precedente).

4) ricevuto l’atto (“produzione documenti richiesti”), il sistema propone automaticamente un evento (“deposito integrazione documentale o chiarimenti”) che non può essere scaricato quando il fascicolo è nello stato “assegnato a giudice”. Il cancelliere dovrà quindi intervenire manualmente, selezionando l’evento corretto di “deposito atto non codificato”.

Il cancelliere quindi accetta manualmente il secondo deposito segnalandolo con evento“deposito atto non codificato”; il fascicolo però deve trovarsi almeno nello stato“assegnato a giudice” (altrimenti l’evento non può essere scaricato come integrazione documentale).
A tal fine il cancelliere deve prima eliminare l’evento proposto in automatico (DEPOSITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE O CHIARIMENTI, che non può essere scaricato in quello stato) e selezionare quello corretto di “Deposito atto non codificato”.)

ATTI ENDOPROCESSUALI.

In questa fase, il difensore per effettuare il deposito telematico multiplo deve utilizzare lo stesso tipo di atto impiegato per il primo invio (quindi: “Memoria183″ o “MemoriaReplica183″ ecc.).

Quando i depositi multipli sono effettuati utilizzando il tipo atto “Memoria183”, il cancelliere può scaricare sempre il medesimo evento, perché l’evento “Deposito memorie 183 comma 6 n. 1″ contrariamente a quanto accade per gli atti introduttivi, si può scaricare più di una volta.

Quando, invece, per il deposito multiplo si utilizzano tipi di atto diversi da quello delle memorie 183, il sistema non consente di scaricare più eventi dello stesso tipo; in tal caso, il cancelliere dovrà scaricare l’evento “deposito atto non codificato”.

DEPOSITO DEL CTU DI ELABORATO
Il Ctu effettua il deposito telematico utilizzando il tipo-atto denominato:
• Deposito perizia, per il deposito della relazione di stima e degli allegati che non eccedono la dimensione massima consentita;
• Integrazione perizia, per il deposito degli allegati il cui peso è superiore ai 25-30 megabyte.
Ovviamente, tutti i depositi telematici (e non solo il primo) devono essere tempestivi e cioè essere inviati entro la fine del giorno di scadenza.

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