La giurisprudenza della S.C. è univoca nell’affermare che la questione attinente alla procedibilità della domanda ex art. 442 c.p.c. per mancata attivazione del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c., è sottratta alla disponibilità delle parti, essendo essa rimessa esclusivamente al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del 2º comma dell’art. 443 citato, solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e non in ogni stato e grado del giudizio:
“Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi ai sensi del 2º comma dell’art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l’azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass., sez. lav., 07-06-2003, n. 9150; conforme, Cass. 18.01.1991 n. 427).
In altra sentenza, la ratio della prevalenza dell’azione giudiziaria, a dispetto della improcedibilità non rilevata dal Giudice nei termini di cui all’art. 443, comma 3, c.p.c., viene spiegata con il principio costituzionale di speditezza ex artt. 24 e 111, comma 2, Cost., che impone la prosecuzione della via giurisdizionale (Cass., sez. lav., 19-07-2004, n. 13394).
In un caso di cd. ‘rendita Inail’ si legga la seguente massima, che conferma la tesi della (mera) improcedibilità della domanda, mai rilevabile oltre la prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, e ciò attesa anche la natura di procedimento ex officio della liquidazione delle prestazioni a carico dell’Istituto:
“Nel caso di denunzia di infortunio lavorativo presentata all’istituto assicuratore dal datore di lavoro, ex art. 53 d.p.r. n. 1124 del 1965, si attiva ex officio il procedimento inteso al riconoscimento delle indennità previste dalla legge, senza che l’assicurato debba presentare la relativa domanda amministrativa; ne consegue che, in assenza di alcun provvedimento dell’istituto a seguito della indicata denuncia di infortunio, il mancato inoltro, da parte dell’assicurato, della lettera raccomandata prevista dall’art. 104, 1º comma, citato d.p.r., non comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, atteso che tale adempimento, pur indicato nella stessa disposizione anche col termine «domanda», si configura come ulteriore atto di impulso (opposizione) nel procedimento amministrativo già avviato e, come tale, rileva ai fini della sola procedibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.” (Cass., sez. lav., 17-12-2001, n. 15966).
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
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